Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29608 del 04/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29608 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MORREALE CARMELA N. IL 25/07/1969
SCARABEO GIUSEPPE N. IL 03/03/1987
avverso la sentenza n. 4490/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 07/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

Data Udienza: 04/06/2015

RG. 44543-2014

Il Collegio,
letti ricorsi proposti da Morreale Carmela e Scarabeo Giuseppe
personalmente avverso la sentenza sopra indicata che li condannava per
resistenza a pubblico ufficiale;
rilevato che con tali ricorsi si deducono vizi di motivazione
osserva:
i ricorsi sono inammissibili perché, a fronte di specifica motivazione della Corte
distrettuale sul punto in fatto riproposto dai ricorsi, con motivata conferma
dell’apprezzamento di merito del primo Giudice, i motivi sono diversi da quelli
consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del
materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibili il ricorsi e condanna il ricorrenti al pagamento
delle spese i rocessuali e7della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammende

ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE

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