Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29606 del 06/04/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29606 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Iaccarino Silvana, nata il 13.04.1952
avverso l’ordinanza n.1132/2015 del Tribunale del riesame di Napoli, del 19.10.2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita. B Taddei;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale, Luigi Orsi , che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del
provvedimento impugnato

Data Udienza: 06/04/2016

MOTIVI della DECISIONE
Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Napoli confermava il
decreto di sequestro preventivo del 24.9.2015, del Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Napoli caduto sulle opere realizzate sul suolo del Comune di Pozzuoli
in relazione ai reati di cui agli artt. 633 e 639 bis cod.pen.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Silvana
Iaccarino lamentando la violazione dell’art.633 cod.pen. per insussistenza
alla libera disponibilità del bene e 1′ assenza di motivazione sui relativi punti
dedotti con l’impugnazione del provvedimento ablativo; lamenta ,inoltre,
l’assoluta carenza dell’elemento oggettivo del reato Deduce il ricorrente che il
reato contestato consiste nell’arbitraria introduzione nel terreno altrui
mentre la ricorrente non aveva invaso il terreno ma era semplicemente
subentrata nella posizione di possesso del padre, colono affittuario del fondo
quando il Comune di Pozzuoli aveva acquistato la relativa particella 24 al
foglio 76, dal proprietario De Gemmis, ed ininterrottamente detenuto dalla
famiglia Iaccarino senza soluzione di continuità.
Il ricorso è fondato.
Come ha ,correttamente, ricordato il Procuratore Generale nella propria requisitoria
scritta, questa Corte ha già chiarito che la condotta tipica del reato di invasione di
terreni o edifici consiste nell’introduzione dall’esterno in un fondo o in un immobile
altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione: la norma di cui all’art. 633
cod.pen., infatti, non è posta a tutela di un diritto ma di una situazione di fatto tra il
soggetto e la cosa, per cui tutte le volte in cui il soggetto sia entrato legittimamente in
possesso del bene deve escludersi la sussistenza del reato, pur se, successivamente, il
possesso o la detenzione divenga illegittima.( oltre alla sentenza citata dal P.G. anche
23756 del 2009 Rv. 244667 ; 36733 del 2010 Rv. 248293; n.15297de1 2013 Rv.
256484; 49101 del 2015 Rv. 265514).
La motivazione del provvedimento impugnato, nonostante la sollecitazione della difesa
in tal senso, non prende in considerazione la genesi del possesso del terreno né
considera che la norma è posta a tutela della situazione di fatto ( n.40571 del 2013 rv
257328) prospettandosi pertanto come meramente apparente e tale da comportare
l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, oltre che del provvedimento
genetico di sequestro che si basa sul medesimo errore di diritto.
La Cancelleria provvederà alle necessarie comunicazioni.
2

del reato con riferimento al fumus commissi delicti ed al pericolo attinente

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e il decreto di sequestro preventivo del
24.9.2015.Si provveda a norma dell’art.626 cod.proc.pen.
Così deciso ii Roma, camera di consiglio del 06 aprile 2016
Il Presiden e

Il ConsiliereIe,.te s4re

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