Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29604 del 09/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 29604 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PASSERI BERNARDINO N. IL 23/03/1957
avverso la sentenza n. 6413/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
22/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/06/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO TUTINELLI
et)24.wfw
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. .5ilf r
ktu (l
che ha concluso per )

Data Udienza: 09/06/2016

Udito, per la parte civile, l’Avv 1″4 ‘.,5, 0‘■4,.. Re- kt.,21-0 _ .-i.<, L t.A.,(-r), kg-.4 AQA-A-d4/1/70\q•- .4. />11P3.
Uditi difensor Avv.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza 22 marzo 2013, la Corte d’appello di Roma ha confermato
la dichiarazione di penale responsabilità già pronunciata dal Tribunale di Roma in
data 22 aprile 2011 a carico di PASSERI Bernardino in ordine ad una fattispecie
di truffa consistite nella vendita di un immobile asseritamente dotato di regolari
autorizzazioni amministrative ma poco dopo demolito perché mai autorizzato.
2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione l’imputato

2.1 violazione di legge con riferimento all’articolo 640 del codice penale in
relazione al fatto cheklisb..-iptterebbero gli artifizi e raggiri in conseguenza della
dichiarazione della parte offesa per cui la stessa aveva conoscenza della
circostanza che i lavori di ristrutturazione erano irregolari prima di firmare l’atto
di compravendita.
2.2 Violazione di legge con riferimento all’articolo 129 del codice di
procedura penale in relazione all’intervenuta estinzione del reato per prescrizione
nel mese di maggio 2013 e quindi successivamente alla pronuncia della sentenza
di secondo grado.
Considerato in diritto

3.1 Il primo di motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Va premesso che il ricorrente nemmeno allega o riporta l’esatto tenore delle
dichiarazioni della parte offesa, di fatto proponendo una inammissibile
valutazione atomistica degli elementi raccolti in sede istruttoria.
La lettura delle effettive dichiarazioni della parte offesa nel giudizio di primo
grado evidenzia tra l’altro dichiarazioni di tenore complessivo del tutto diverse.
Deve comunque osservarsi che la stessa formulazione del ricorso evidenzia
come oggetto della conoscenza del contraente era l’eventuale irregolarità dei
lavori di ristrutturazione e non l’esistenza di una irregolarità amministrativa
talmente estesa da determinare di lì a poco la demolizione dell’intero fabbricato.
La stessa Corte d’appello fa riferimento al fatto che all’imputato era stato
notificato un’ordinanza di sospensione dei lavori di cui non è stata data notizia
alla parte offesa e che l’ordinanza di demolizione è stata emessa pochi giorni
prima della conclusione del contratto. Risulta di conseguenza evidente che la
dichiarazione della parte offesa per come riportata atterrebbe – a tutto voler
concedere – ad aspetti irregolarità marginale che anzi evidenzia ulteriormente il
silenzio capziosamente tenuto dall’imputato.
3.2 La dichiarazione di inammissibilità conseguente alla manifesta
infondatezza del primo profilo di ricorso assorbe il secondo motivo di ricorso non
rilevando la prescrizione maturata successivamente alla sentenza d’appello in
difetto di un ricorso ammissibile.

lamentando:

4. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso .
5. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché
al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C
1.500,00.
1. Deve inoltre disporsi la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese
legali sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio che si

CPA e IVA
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di euro 1.500,00 alla cassa delle ammende
nonché alla rifusione delle spese del grado, liquidate in Euro 3015.00 oltre spese
forfetarie nella misura del 15%, CPA e IVA, in favore della parte civile BRUGNOLI
Andrea.
Così deciso i •
Il Consigl

a, il 9 giugno 2016
re

Il Presidente

liquidano in Euro 3015.00 oltre spese forfetarie nella misura del 15%,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA