Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29603 del 04/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29603 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRILLO ROBERTA RITA N. IL 30/04/1978
GRILLO ROSARIO IMMACOLATO N. IL 15/07/1942
avverso la sentenza n. 252/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del
14/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

Data Udienza: 04/06/2015

RG. 44475-2014

Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Grillo Roberta Rita e Grillo Rosario Immacolato
con atto a firma del difensore avverso la sentenza sopra indicata che li
condannava per calunnia ;
rilevato che con tale ricorso si deduce il vizio di motivazione ;
osserva:
Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte
distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma
dell’apprezzamento di merito del primo Giudice, il motivo è diverso da quelli
consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del
materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dich ra inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese p ocessuali e ciascuno della somm. di € 1000,00 in favore della Cassa
delle A mende.
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4 giugno 2015
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ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE

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