Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29601 del 27/04/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29601 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIUSTINIANI COSIMO N. IL 31/12/1971
ORRU’ GIUSEPPE N. IL 27/06/1977
RECI EUGEN N. IL 25/05/1971
IGNOMERIELLO VITO N. IL 16/01/1966
avverso la sentenza n. 1215/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
07/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. eftam . o F4- I
che ha concluso per …e v-y7 -9~3

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 27/04/2016

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4

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza in data 7.10.2014 la corte d’appello di Bari in riforma della sentenza del tribunale
di Bari che il 2 febbraio 2014 aveva condannato GIUSTINIANI Cosimo, ORRÙ Giuseppe, RECI
Eugen e IGNOMERIELLO Vito per concorso in tentata estorsione, riduceva la pena inflitta,
confermando nel resto l’impugnata sentenza.

GIUSTINIANI Cosimo deduce violazione dell’art. 178 lett. c) e 474 c.p.p. Lamenta di non avere
ricevuto alcuna autorizzazione a comparire all’udienza da parte del magistrato di sorveglianza
considerato che era detenuto in regime di detenzione domiciliare presso la sua abitazione.
ORRÙ Giuseppe, RECI Eugen deducono omessa motivazione in ordine al trattamento
sanzionatorio in una particolare in ordine al mancato bilanciamento delle circostanze attenuanti
in termini di prevalenza
IGNOMERIELLO Vito lamenta l’eccessività della pena
Il ricorso di GIUSTINIANI è manifestamente infondato. Risulta dagli atti che il GIUSTINIANI
detenuto agli arresti domiciliari per altra causa era presente all’udienza del 28.4.2014 ,
udienza che è stata rinviata al 10.6.2014. In detta udienza l’imputato ha fatto pervenire
certificato medico . L’udienza per legittimo impedimento è stata rinviata al 15.7.2014. Il
GIUSTINIANI non si è presentato in detta udienza nonostante l’autorizzazione a presenziare
rilasciata dal Magistrato di Sorveglianza in data 15.7.2014. Alla successiva udienza del
7.10.2014 l’imputato non si è presentato nonostante risulti agli atti la traduzione richiesta al
Magistrato di Sorveglianza in data 2.10.2014. Deve altresì evidenziarsi che in detta udienza il
nuovo difensore, Avv. Cristini, depositava nomina e procura speciale a firma GIUSTINIANI
Cosimo rilasciata il 4.10.2014 e dichiarava di rinunciare a tutti i motivi di impugnazione, con la
sola esclusione di quelli che investivano il trattamento sanzionatorio. E’ evidente pertanto che
la mancata presenza all’udienza è stata determinata dalla volontà del ricorrente di non
presenziarvi.
Inammissibile è anche il ricorso di ORRÙ Giuseppe e RECI Eugen considerato che i giudici
d’appello hanno dato atto delle ragioni che impedivano un diverso giudizio di bilanciamento,
cosi come non possono dolersi della mancata motivazione in ordine alla fissazione della pena
quando, come nel caso di specie, il giudice ha indicati in sentenza gli elementi ritenuti rilevanti
o determinanti nell’ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui
all’art. 133 c.p.
Il ricorso di IGNOMERIELLO Vito è inammissibile perché generico. Le doglianze risultano
prospettate senza alcun preciso e concreto riferimento al provvedimento impugnato, il quale,

1

Ricorrono per cassazione gli imputati.

peraltro, si mostra sorretto da specifiche ed esaurienti considerazioni con riguardo al
trattamento sanzionatorio.
I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento
delle spese processuali, e ciascuno al versamento della somma di 1.500,00 euro in favore della
Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno al versamento della somma di 1.500,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma il 27.4.2016
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Il Presidente
ranco FITAN ESE

P.Q.M.

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