Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29600 del 27/04/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29600 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
KURDEDJA RAMAZAN N. IL 17/03/1992
avverso la sentenza n. 1019/2015 CORTE APPELLO di GENOVA, del
14/05/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 1 -taiyì’.0P2-‘che ha concluso per 2 igryl.szk ,r29~=

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 27/04/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorre per cassazione KURDEDJA Ramazan avverso la sentenza della Corte d’Appello di
Genova che il 14.5.2015 ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Genova che
l’aveva condannato per rapina impropria aggravata.
Deduce il ricorrente:
travisamento della prova. Contest a ricostruzione dei fatti operata nel verbale di
arresto sottolineandone l’incongruenza;
2.

violazione di legge in quanto il fatto doveva essere meglio qualificato come tentativo;

3.

violazione di legge evizio della motivazione con riguardo alla sussistenza delle
aggravante di cui all’articolo 61 numero 5 c.p. rilevando che si trattava di luogo
totalmente “a vista” rispetto alla strada e non già sottratto agli sguardi indiscreti;

4.

violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla mancata concessione
dell’attenuante di cui all’articolo 62 numero quattro c.p., delle attenuanti generiche in
termini di prevalenza e del minimo della pena.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacché i motivi in esso dedotti sono
manifestamente infondati e ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal
giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare, per di più, non specifici. La mancanza di
specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo
ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità,
conducente a mente dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all’inammissibilità.
Sono manifestamente insussistenti, del resto, i vizi di motivazione pur genericamente
denunciati, perché la Corte territoriale ha compiutamente esaminato le doglianze difensive ed
ha dato conto del proprio convincimento sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione,
esaurientemente argomentando circa la pronuncia di responsabilità.
Nell’esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate nel
pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della
logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni
di colpevolezza
In questa sede il ricorrente reitera censure già avanzate in sede di appello rispetto alle quali è
stata fornita idonea e plausibile giustificazione. La Corte territoriale ha dato conto delle
modalità della rapina e di come sia stata recuperata la refurtiva. Così come ha dato conto della
consumazione del reato. La rapina impropria si consuma infatti nel monnento%el luogo in cui,

1

1.

o

esaurita l’azione di sottrazione, si è verifica la violenza o minaccia per uno degli scopi indicati
dall’articolo 628
La sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 c.p. è stata ritenuta con logiche e coerenti
argomentazioni in fatto, incensurabili in questa sede.
Con riguardo al diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. deve rilevarsi che il giudice di
merito ha fatto corretta applicazione del principio più volte espresso da questa Corte, secondo
il quale ai fini della configurabilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità (art 62, n. 4,

modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla
lesione della persona (che non coincide necessariamente con il titolare del diritto sulla cosa
sottratta) contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, atteso che il delitto de
quo ha natura di reato plurioffensivo perché lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e
l’integrità fisica e morale aggredite per la realizzazione del profitto; ne consegue che, in
applicazione della seconda parte della disposizione citata, solo ove la valutazione complessiva
del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all’applicazione dell’attenuante
La corte di merito ha fatto corretta applicazione degli esposti principi escludendo l’attenuante
invocata sulla scorta di entrambe le valutazioni. Il relativo apprezzamento, risolvendosi nella
verifica di circostanze fattuali, è riservato al giudice di merito e non può essere censurato in
sede di legittimità se immune, come nel caso in esame, da vizi logici e giuridici
Generica è la doglianza in punto giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti
generiche e pena.
Il bilanciamento è stato effettuato in termini di equivalenza stante la sussistenza di plurime
pendenze penali e la pena è stata determinata indicando in sentenza gli elementi ritenuti
rilevanti o determinanti nell’ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di
cui all’art. 133 c.p. e comunque è stata fissata nel minimo edittale
Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1500,00 da versare alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 27.4.2016

cod. pen.) in riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di

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