Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2960 del 13/11/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 2960 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: AMORESANO SILVIO

sul ricorso proposto da:
ROMA ANTONIO N. IL 08/10/1943
avverso la sentenza n. 2007/2013 CORTE APPELLO di LECCE, del
01/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 13/11/2015

1) Con sentenza del 1.12.2014 la Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Brindisi, sez. dist. di Ostuni, emessa in data 6.6.2013, con la
quale Roma Antonio era stato condannato per il reato di cui all’art.10 ter D.L.vo
74/2000, riduceva la pena inflitta in primo grado a mesi 10 di reclusione, confermando
nel resto.
2) Ricorre per cassazione l’imputato, denunciando la violazione di legge ed il vizio di
motivazione in ordine alla affermazione di penale responsabilità.
3) Rileva il Collegio che, a seguito delle modifiche apportate dal b.L.vo n. 158/2015,
la soglia di punibilità, prevista in relazione al reato di cui all’arti° ter D.L.vo 74/2000,
è di euro 250.000,00 (in precedenza era di euro 50.000.00).
Tale modifica legislativa trova applicazione, in ordine ai procedimenti pendenti, a
norma dell’art.2 cod. pen.
4) Secondo la contestazione l’iva, della quale il ricorrente ha omesso il versamento,
ammonta ad euro 244.492,00 e, quindi, è inferiore alla nuova soglia di punibilità.
Va, pertanto, emessa, ai sensi dell’art.129, comma 1, cod.proc.pen., immediata
declaratoria di non punibilità “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”.
P. Q. M.
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge
come reato.
Così deciso in Roma il 13.11.2015

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