Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 296 del 10/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 296 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PILLONI STEFANO N. IL 27/01/1986
avverso la sentenza n. 5156/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
05/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 10/12/2015

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di e 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 10 dicembre 2015
Il Pres ente

La difesa di Pilloni Stefano propone ricorso avverso la sentenza del 05/06/2014 con la quale la
Corte d’appello di Genova ha confermato la sua affermazione di responsabilità in relazione
all’imputazione di cui all’art. 385 cod. pen.
Nel ricorso si deduce vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena di cui all’art. 133
cod. pen.
Il ricorso risulta inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
La sentenza impugnata ha accuratamente esposto le condizioni personali che rendevano la pena
determinata adeguata al fatto reato, ed a fronte di tale argomentazione si oppone esclusivamente un
difetto di motivazione, fondato sul richiamo ai criteri di cui all’art. 133 cod pen. che le deduzioni
esposte, al contrario, denotano essere stati pienamente esaminati dal giudicante.
Né può ritenersi carente l’individuazione delle modalità di calcolo in quanto, essendo stata
confermata la sanzione disposta in primo grado, non può che farsi riferimento a quanto determinato
in tal senso dal giudice in quella sede.

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