Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29599 del 26/04/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29599 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: VERGA GIOVANNA

Data Udienza: 26/04/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARBONI BEATRICE NANOUCHKA N. IL 22/08/1994
ZITO SABRINA N. IL 25/06/1991
CAMPITI MARCO N. IL 08/04/1995
avverso la sentenza n. 587/2015 CORTE APPELLO di ROMA, del
13/07/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza in data 13 luglio 2015 la Corte d’appello di Roma in riforma della sentenza del
locale tribunale che in data 5 settembre 2014 aveva condannato, all’esito di giudizio
abbreviato, CARBONI Beatrice Nanouckha, ZITO Sabrina e CAMPITI Marco per concorso in
rapina aggravata e lesioni in danno di TOSTI Luciana, le prime due anche per resistenza a
pubblico ufficiale, riduceva la pena alla CARBONI e alla ZITO, confermando nel resto

Ricorrono per cassazione tutti gli imputati, a mezzo dei difensori.
ZITO Sabrina deduce, con tre distinti motivi che investono l’insussistenza della sua
responsabilità a titolo di concorso, che la sentenza impugnata incorsa in:
1.

vizio della motivazione per travisamento della prova del fatto in relazione alla ritenuta
sussistenza dell’elemento materiale e dell’elemento soggettivo della sua responsabilità a
titolo di concorso. Lamenta che i giudici di merito hanno desunto la prova dell’elemento
materiale e psicologico del concorso dalla valutazione di un unico dato fattuale: la mera
presenza a bordo, quale trasportata, sul sedile posteriore dell’autovettura, dato che
poteva al più individuare un’ipotesi di connivenza;

2.

vizio di motivazione per omessa indicazione degli elementi probatori di riscontro in
punto di ritenuta responsabilità ex articolo 110, lamenta l’assenza di elementi probatori
per affermare il ritenuto concorso. Sostiene l’ apoditticità della sentenza della corte
territoriale secondo la quale la decisione di rapinare l’anziana signora fu deliberata da
tutti gli occupanti dell’auto;

3.

illogicità della motivazione, erronea valutazione della prova. Sostiene che l’unico
elemento di prova indiziarla, la presenza sulla vettura, non risponde ai requisiti richiesti
dall’articolo 192 co 2 c.p.p.

CAMPITI Marco deduce che la sentenza impugnata è incorsa in
1.

vizio della motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del suo
concorso nel delitto di rapina.. Lamenta che la corte territoriale ha totalmente omesso
di precisare quale sia stato il contributo morale da attribuire all’imputato che non ha
partecipato all’esecuzione materiale del reato ed è rimasto inerme spettatore.

2.

Violazione di legge vizio della motivazione anche con riferimento alla mancata
configurazione dell’ipotesi di cui all’art. 116 c.p.

3.

violazione di legge vizio della motivazione anche in ordine alla mancata riduzione della
pena

CARBONI Beatrice Nanouckha deduce che la sentenza impugnata è incorsa in vizio di
motivazione con riguardo all’entità della pena.
1

l’impugnata sentenza.

..

I ricorsi di ZITO Sabrina e CAMBITI devono essere dichiarati inammissibile, giacché i motivi in
esso dedotti sono manifestamente infondati e ripropongono le stesse ragioni già discusse e
ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare, per di più, non
specifici. La mancanza dì specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la
sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le
ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione,
questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di
aspecificità, conducente a mente dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c),

genericamente denunciati, perché la Corte territoriale ha compiutamente esaminato le
doglianze difensive ed ha dato conto del proprio convincimento sulla base di tutti gli elementi a
sua disposizione, esaurientemente argomentando circa la pronuncia di responsabilità a titolo di
concorso ex art. 110 c.p.
Nell’esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate nel
pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della
logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni
di colpevolezza. I giudici di merito hanno infatti dato atto che i due aspettavano a bordo della
macchina, appositamente predisposta, con il lunotto posteriore sprovvisto del vetro, a cinque
metri dalla vittima col motore acceso, pronti a recuperare le esecutrici materiali della rapina
che sono state viste salire a bordo saltando nella macchina proprio dal lunotto posteriore
opportunamente senza vetro. Circostanze che dimostrano che quella posta in essere è
condotta di completa ed organizzata programmazione e condivisione del fine illecito
conseguito. Le conclusioni circa la responsabilità dei ricorrenti, a titolo di concorso, risultano
quindi adeguatamente giustificate dal giudice di merito attraverso una puntuale valutazione
delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da
contraddizioni.
Generica è la doglianza in punto pena avanzata da CAMPITI Marco. Il ricorrente si limita a
contestare l’eccessività della pena senza considerare che il giudice ha indicato in sentenza tutti
gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell’ambito della complessiva applicazione di tutti i
criteri di cui all’art. 133 c.p.
Così come l’imputato non può dolersi della mancata motivazione in ordine alla fissazione della
pena quando, come nel caso di specie, il giudice ha indicati in sentenza gli elementi ritenuti
rilevanti o determinanti nell’ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di
cui all’art. 133 c.p.
La CARBONI non può dolersi della mancata motivazione in ordine alla fissazione della pena
quando, come nel caso di specie, il giudice ha indicati in sentenza gli elementi ritenuti rilevanti

2

all’inammissibilità. Sono manifestamente insussistenti, del resto, i vizi di motivazione pur

o determinanti nell’ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui
all’art. 133 c.p.
I ricorsi sono pertanto inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di C 1500,00 da versare alla Cassa delle Ammende.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di euro 1500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 26.4.2016
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Il Presidente
Mario GENTILE
r

P.Q.M.

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