Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29598 del 26/04/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29598 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CASAMASSIMA PAOLO N. IL 13/08/1988
avverso la sentenza n. 1162/2014 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
10/03/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per ,A0 ?

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 26/04/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 10 marzo 2015 la corte d’appello di Perugia confermava la sentenza del
GIP del locale tribunale che in data 17.6.2014 aveva condannato, all’esito di giudizio
abbreviato, CASAMASSIMA Paolo per rapina con l’aggravante del travisamento e della recidiva
specifica.
Ricorre per cassazione l’imputato personalmente deducendo:
violazione dell’articolo 192 codice di procedura penale perché gli indizi posti a
fondamento della decisione

non sono caratterizzati dalla gravità, precisione e

concordanza richieste dall’articolo 192 codice di procedura penale e comunque non sono
state percorse le strade alternative emerse dagli atti e non si è proceduto alla richiesta
di rinnovazione in ordine agli accertamenti di tipo biologico sulla cuffia in pile rinvenuta
nei pressi della banca rapinata e su uno scontrino;
2.

vizio della motivazione anche con riguardo alla pena. Sostiene che è immotivata anche
la mancata esclusione della recidiva

In data 11 aprile depositava memoria il difensore d’ufficio che riportandosi al ricorso insisteva
nell’accoglimento
Con il primo motivo di ricorso il CASAMASSIMA tende a sottoporre al giudizio di legittimità
aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio
rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che, nel caso in esame, ha
ineccepibilmente osservato che la prova della responsabilità dell’imputato si desumeva dal
riconoscimento operato dai testi Barcaccia e Fioroni che hanno riconosciuto nei fotogrammi
dell’impianto di registrazione della banca il giovane che aveva chiesto al primo di chiamargli un
taxi e che il secondo aveva portato in taxi fino a Chiusi ricevendo in pagamento 2 banconote di
C 50,00 e che gli aveva detto che doveva tornare a casa sua a Foggia. Le conclusioni circa la
responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dal giudice di merito
attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto
esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza
impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a
sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a
verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e
plausibile. Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di
fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al
giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una
diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.
Manifestamente infondato è anche il motivo con cui deduce la violazione dell’articolo 603 c.p.p.
lamentando la mancata rinnovazione del dibattimento per accertamenti di tipo biologico.

1

1.

Nel caso in esame la decisione istruttoria del giudice di appello è censurabile ai sensi
dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), sotto il solo profilo della mancanza o manifesta illogicità
della motivazione, come risultante dal testo (Cass., sez. 6^, 30 Aprile 2003, n. 26713). Sotto
questo profilo, occorre peraltro che la prova negata, confrontata con le ragioni addotte a
sostegno della decisione, sia di natura tale da poter determinare una diversa conclusione del
processo (Cass., sez. 2^, 17 maggio 2001, n. 49587). La corte territoriale ha dato conto
dell’esaustività delle prove e dunque della superfluità della riapertura del dibattimento, che è

atti (articolo 603 c.p.p., comma 1) (cfr. N. 34643/08 N. 10858 del 1996 Rv. 207067, N. 6924
del 2001 Rv. 218279, N. 26713 del 2003 Rv. 227706, N. 44313 del 2005 Rv. 232772, N. 4675
del 2006 Rv. 235654).
Tale valutazione è di merito e la motivazione può essere implicita (v. Cass. Sez. 5 sent. n.
6379 del 17.3.1999 dep. 21.5.1999 rv 213403; Cass. n. 8891/2000 Rv 217209: “In tema di

rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, il giudice, pur investito -con i motivi di
impugnazione- di specifica richiesta, è tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta
rinnovazione acceda; invero, in considerazione del principio di presunzione di completezza
della istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dare conto dell’uso che va a fare del suo
potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato
degli atti. Non così, viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione
potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza
di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o
negazione, di responsabilità”
Così come i giudici di merito hanno motivato le ragioni che li hanno portati a ritenere la
sussistenza della recidiva specifica stante il precedente per reato contro il patrimonio
commesso in un arco temporale significativo per l’affermazione di una ricaduta nel reato. Così
come hanno dato conto delle ragioni dell’entità della pena, tra l’altro fissata in misura di poco
superiore al minimo edittale.
Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1500,00 da versare alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 26.4.2016
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Il Presidente
Mario GENTILE

istituto eccezionale;legato al presupposto rigoroso dell’impossibilità di decidere allo stato degli

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