Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29596 del 26/04/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29596 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FERDICO PIETRO N. IL 04/11/1984
MANCA ROSOLINO N. IL 24/07/1979
avverso la sentenza n. 1358/2015 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 22/06/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per ;e

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.
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Data Udienza: 26/04/2016

4

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza in data 22 giugno 2015 la Corte d’appello di Palermo confermava la sentenza del
GIP del locale Tribunale che in data 9.12.2014 aveva condannato, all’esito di giudizio
abbreviato, FERDICO Pietro e MANCA Rosolino per rapine pluriaggravate, concessa al FERDICO
l’attenuante del ravvedimento operoso e al MANCA le circostanze attenuanti generiche in
misura equivalente alle aggravanti e alla recidiva contestata.

FERDICO Pietro deduce violazione di legge con riguardo all’aumento di pena per la ritenuta
continuazione, operato nella misura di un terzo ai sensi dell’ultima parte dell’ultimo comma
dell’art. 81 c.p., considerato che la recidiva è stata esclusa a seguito di giudizio di
bilanciamento con la ritenuta attenuante di cui all’articolo 62 numero 6 c.p. Lamenta anche
omessa motivazione in ordine all’entità della pena fissata in misura molto superiore ai minimi
edittali.
MANCA Rosolino deduce:
1.

Vizio della motivazione in ordine alla ritenuta recidiva;

2.

vizio della motivazione in ordine all’entità della pena

Il ricorso di FERDICO Pietro è inammissibile
Con particolare riguardo al concetto di “applicazione” della recidiva, occorre evidenziare che
una circostanza aggravante deve essere ritenuta, oltre che riconosciuta, come applicata non
solo quando esplica il suo effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando
produca, nel bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti di cui all’art. 69 c.p., un
altro degli effetti che le sono propri, cioè quello di paralizzare un’attenuante, impedendo a
questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare (Cass. N.
43019 del 2008 Rv. 241831, N. 8038 del 2011 Rv. 249843 n. 2731 del 2016 Rv. 265729). Al
contrario, l’aggravante non è da ritenere applicata allorquando, verificata la configurabilità
delle circostanze fattuali dalla medesima descritte, essa non manifesti concretamente alcuno
degli effetti che le sono propri, a causa della prevalenza attribuita all’attenuante, che non si
limita a paralizzarla, ma prevale su di essa, in modo che, sul piano dell’effettività
sanzionatoria, l’aggravante risulta tamquam non esset (Sez. Un. 18 giugno 1991, n. 17; Sez.
1, 21 maggio 1992, n. 2303, n. 2303; Sez. 1, 14 ottobre 2008, n. 43019, nonché Sez. 1, 26
giugno 1993, n. 1294, )
Nel caso in esame, come riconosciuto dalla stesso ricorrente, i giudici di merito hanno operato
un giudizio di bilanciamento fra la circostanza attenuante del ravvedimento operoso e la
recidiva reiterata e specifica contestata al FERDICO in termini di equivalenza.

1

Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo dei difensori.

Correttamente pertanto l’aumento per la continuazione è stato effettuato nella misura stabilità
dall’art. 81 co 3 c.p. essendo stata applicata al FERDICO la recidiva prevista dall’art. 99 co 4
c. p.
Così come l’imputato non può dolersi della mancata motivazione in ordine alla fissazione della
pena quando, come nel caso di specie, il giudice ha indicatlyin sentenza gli elementi ritenuti
rilevanti o determinanti nell’ambito della complessiva applicazione di tutti i criteri di cui all’art.
133 c.p.

della motivazione della sentenza delle ragioni che li hanno determinati a ritenere sussistente la
contestata recidiva. Così come hanno dato atto del fatto che la pena era insuscettibile di
riduzione edittale tenuto conto della oggettiva gravità della rapina e del fatto che era stata
determinata in misura appena superiore al minimo edittale.
I ricorsi sono pertanto inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di € 1500,00 da versare alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di euro 1500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 26.4.2016
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Il Presidente

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Anche il ricorso di MANCA Rosolino è inammissibile. I giudici di merito hanno dato nell’ambito

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