Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29596 del 05/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29596 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARBIERI GIANLUCA N. IL 16/09/1967
avverso la sentenza n. 1464/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
03/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 05/04/2013

Ritenuto:
– che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Catania ha
confermato la pronuncia del Tribunale di Catania, resa in data23/3/2011,
con cui Gianluca Barbieri era stato riconosciuto colpevole del reato ex art.
171 ter, lett. b), L. 633/41, per avere riprodotto abusivamente opere
aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
-che la difesa del prevenuto ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo la insussistenza del reato contestato, l’immotivato diniego
delle attenuanti generiche e la mancata applicazione dell’indulto;
-che il vaglio di legittimità a cui è stata sottoposta la impugnata sentenza
permette di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, nel ritenere concretizzato il reato
ex art. 171 ter lett. b), L. 633/41, e la ascrivibilità di esso in capo al
prevenuto;
-che la Corte distrettuale ha evidenziato come dalle indagini espletate ed
allegate al verbale di sequestro, dal luogo ( locali di una copisteria ), dal
carattere imprenditoriale della attività di riproduzione ivi svolta dal
prevenuto, dalle modalità di rinvenimento e dalla elevata quantità di
copie fotostatiche di opere letterarie, emerga con chiarezza la non
occasionalità e le finalità commerciali della abusiva duplicazione;
-che rientra nella previsione del citato art. 171 ter lett. b) l’attività di
riproduzione abusiva di opere letterarie protette dal diritto d’autore che
non sia connotata dal carattere della mera occasionalità, ma che
costituisca una componente, non irrilevante, anche se non esclusiva o
essenziale, dell’attività commerciale esercitata da colui che commette
l’abuso ( Cass. 14/12/2004, n. 2923 ), come nella specie;
-che anche in punto di trattamento sanzionatorio il discorso giustificativo,
sviluppato dal giudice di merito, si palesa esente da vizi, in quanto in esso

tutelate dal diritto d’autore ( libri ) nella copisteria di cui era titolare, e lo

si dà contezza degli elementi ritenuti ostativi alla applicazione dell’art. 62
bis cod.pen., indicati nel precedente specifico annoverato dall’imputato e
nell’entità del fatto, pervicacemente commesso con caratteri
imprenditoriali dal Barbieri;
-che del tutto priva di pregio è da considerare la contestazione relativa
dell’esecuzione;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 5/4/2013.

all’indulto, la cui applicazione è stata riservata dal decidente al giudice

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