Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29595 del 06/04/2016

Penale Sent. Sez. 2 Num. 29595 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
A.A.
avverso la sentenza n.933/2014 della Corte d’appello di Trieste, 2a sezione penale,
del 12.05.2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Mario
Fraticelli , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

MOTIVI della DECISIONE

1

Data Udienza: 06/04/2016

Con la sentenza indicata in epigrafe , la Corte di appello di Trieste , confermava la
sentenza del Tribunale di Udine , in data 31 ottobre 2013 , che aveva condannato
A.A. alla pena di mesi sette di reclusione ed euro500,00 di multa per il

del delitto p. e p. dall’art. 640 c.p. perché con artifici e raggiri consistiti nel presentarsi come
collaboratore di fiducia di Snaidero Roberto, Vice Presidente della “Cosmit” e in grado di garantire alla
società “La Vesuviana Berger s.r.l.” corrente in Torre del Greco, la partecipazione alla annuale
manifestazione fieristica del mobile organizzata in Milano dalla Cosmit, inducendo in errore sulla
serietà dell’operazione Panariello Natale, legale rappresentante della predetta società, procurava a sé
l’ingiusto profitto di € 15.779,00 con pari danno per la vittima.
In
particolare,
il
Panariello,
dopo
avere
ricevuto
rassicurazioni
dal
prevenuto
sul fatto che la società dallo stesso rappresentata era stata ammessa alla fiera, effettuava per mezzo
Western Union dapprima un versamento di € 6.500 (oltre alle spese) a titolo di caparra, poi di € 4.600
(oltre a spese) per la conferma della partecipazione e infine di € 3.900 (oltre alle spese) a titolo di
iscrizione quale socio della Cosmit.In Udine nel corso del 2009, querela del 30 aprile 2009.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di
fiducia, deducendo a motivo l’inosservanza ed l’erronea applicazione dell’art. 640
cod.pen. ed il conseguente vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione,
non convincendo la ricostruzione fattuale della vicenda perché non è stata acquisita
la prova dell’effettiva riconducibilità delle conversazioni telefoniche, citate dalla
persona offesa e dai testimoni , al A.A.; la violazione di legge per l’erronea
applicazione dell’art.164 cod.pen. avendo la Corte di merito negato il beneficio della
sospensione condizionale della pena in ragione dei precedenti del prevenuto e della
conversione della pena detentiva in libertà vigilata per il solo fatto dell’esistenza di
precedenti penali.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
E’ manifestamente infondato il primo motivo di ricorso perchè la motivazione
dell’affermazione della responsabilità penale, in sentenza, fonda sulla prova
dichiarativa di T.T., cugino dell’imputato che ha affermato di aver
presentato il proprio cugino A.A. al G.G., rappresentante della Vesuviana,
per promuovere l’inserimento di quest’ultima alla Fiera di Milano e che ricevette
conferma dal A.A. in persona ,prima ch’egli si sarebbe occupato personalmente
di promuovere tale inserimento e successivamente, quando gli contestò che
nonostante gli acconti versati dalla Vesuviana il problema non era stato risolto,
sempre A.A. lo rassicurò dicendogli che era tutto a posto (pag.4/5 ), prova
evidente del diretto coinvolgimento dell’imputato nella combine.
Inoltre tra i documenti acquisiti vi sono anche le ricevute delle somme inviate

2

reato di seguito indicato:

tramite Western Union e delle visure che attestano che il denaro fu ricevuto proprio
dal A.A..
Gli altri motivi di ricorso, relativi alla sospensione condizionale della pena ed alla
conversione di quest’ultima sono volti a censurare l’opportunità della decisione dei
giudici del merito, censure che per la loro natura di merito sfuggono al controllo di
legittimità se correttamente motivata è la decisione. Nel caso in esame la Corte ha
posto in rilievo che i plurimi precedenti penali del A.A. non consentono la

prospettiva non solo retributiva ma anche special preventiva l’applicazione della
libertà vigilata non contiene ,nel caso di specie, alcuna efficacia detenente nei
confronti di chi, pur avendo subito già numerose condanne, anche a pena
detentiva, ha continuato a delinquere : è del tutto palese che siffatta motivazione è
pertinente e completa e non manifesta vizi evidenti.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata
al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della
Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del

dictum della Corte

costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima
equo determinare in euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500,00 alla cassa delle ammende.
Così deiso ii oma , il 06 aprile 2016
Il Consiliere te s re

Il Prgiddnte

concessione del beneficio ed ostano alla sostituzione della stessa perché in una

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