Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29595 del 04/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29595 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LONGO COSIMO N. IL 22/03/1966
avverso la sentenza n. 2606/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
22/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 04/06/2015
RG. 44428-2014
*,
1’0
Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Longo Cosimo con atto a firma del difensore
avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per resistenza a pubblico
ufficiale ed altro;
rilevato che con tale ricorso si deduce il vizio di motivazione;
osserva:
Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte
distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma
dell’apprezzamento di merito del primo Giudice, il motivo è diverso da quelli
consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del
materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese rocessuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Roma 4 giugno 2015
L’ est
ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE