Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29594 del 11/03/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29594 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Lombardo Rosario nato il 26.08.1968
Magrì Orazio nato il 15.05.1971
Nizza Giovanni nato il 18.11.1973
avverso la sentenza n.871/2014 della Corte d’appello di Catania, 3a sezione
penale, del 10.05.2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita 13. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Giulio
Romano , che ha concluso per il rigetto dei ricorsi di Lombardo Rosario e Nizza

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Data Udienza: 11/03/2016

Giovanni , l’annullamento senza rinvio limitatamente alla determinazione della
pena da fissare in anni 8 di reclusione e rigetto nel resto per Magri;
udito per l’imputato Nizza , l’avv. Francesco Strano Tagliareni, che ha insistito per
l’accoglimento del ricorso; per l’imputato Lombardo l’avv. Ragazzo Giuseppe che ha
insistito per l’accoglimento del ricorso; per l’imputato Magrì l’avv. Salvatore Pace
Giuseppe che ha insistito per l’accoglimento del ricorso
MOTIVI della DECISIONE

Con la sentenza indicata in epigrafe , la Corte di appello di Catania , in parziale
riforma della sentenza, in data 03.07.2013 ,del Gup presso il Tribunale della
stessa città , esclusa la sussistenza della circostanza aggravante di cui al comma
sesto dell’art. 416 bis cod.pen., rideterminava la pena nei confronti di Magri Orazio
in anni nove di reclusione ;esclusa, nei confronti di Lombardo Rosario e Nizza
Giovanni, la sussistenza della circostanza aggravante di cui al comma sesto dell’art.
416 bis cod.pen., riqualificava il fatto ascritto a Lombardo Rosario al capo A della
rubrica nella fattispecie prevista dal comma primo dell’art. 416 bis cod.pen.in
ordine ai reati di seguito indicati:
LOMBARDO Rosario, MAGRI’ Orazio ,NIZZA Giovanni, PRIVITERA Giuseppe, NICOLOSI
Salvatore
del delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso p. e p. dall’art. 416 bis co.
A)
1, 2, 3, 4, 5 e 6 del cod. pen., per aver fatto parte, [unitamente a Nizza Daniele e Nizza
Fabrizio per i quali si procede nell’ambito di altro procedimento] dell’associazione di tipo
mafioso denominata “SANTAPAOLA- ERCOLANO” – suddivisa in “‘squadre” operanti nei vari
quartieri di Catania – che si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e delia
condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere una serie
indeterminata di delitti contro la persona e il patrimonio e traffico di sostanze stupefacenti,
nonché per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione e il controllo di attività
economiche e per conseguire, comunque, profitti e vantaggi ingiusti.
Con le aggravanti dell’essere l’associazione armata e di avere gli associati finanziato attività
economiche di cui hanno assunto il controllo con il profitto dei delitti commessi.
Associazione diretta ed organizzata da Lombardo Rosario, Magri’ Orazio.
In Catania e provincia fino al gennaio 2012 (capo di imputazione modificato ex art. 423
c.p.p. all’udienza dei 08/04/2013)
LOMBARDO Rosario, NIZZA Giovanni -. PRIVITERA Giuseppe, NICOLOSI Salvatore

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ti

del delitto p. e p. dagli arti. 81, 110 c.p. e 73 c.1 e c.1 bis, D.P.R. 9 ottobre 1990 nr.
C)
309, perché, in concorso con [Nizza Fabrizio per il quale si procede separatamente e] gli altri
indagati e con gii altri soggetti non identificati, con più azioni esecutive del medesimo disegno
criminoso, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall’art.75 della
stessa legge, acquistavano e ponevano in commercio sostanza stupefacente del tipo cocaina,
hascisc e marijuana.Con l’aggravante di cui all’art, 80 c.2 D.P.R. 309/90 per aver trafficato
ingenti quantitativi di stupefacente. Con l’aggravante di cui all’art.7D.L. \ 13 maggio 1991, nr.
152, convertito in L. 12 luglio 1991 nr. 203, per aver commesso il fatto avvalendosi delle
condizioni di assoggettamento e di omertà derivanti dall’appartenenza degli indagati
all’associazione maliosa c.d. “Santapaola – Ercoìano” ed al fine di agevolare la realizzazione
delle relative attività illecite.
In Catania dal 2009 sino al maggio 2010 per tutti
LOMBARDO Rosario
del delitto p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p. e 73 c. 1 e c. 1 bis, D.P.R. 9 ottobre 1990
D)
nr. 309, perché, in concorso con gli altri indagati e con altri soggetti non identificati nonché
con Coppola Antonino nei cui confronti si è proceduto separatamente, con più azioni
esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17 e fuori dalle
ipotesi previste dall’art. 75 della stessa legge, acquistava e poneva in commercio sostanza
stupefacente del tipo cocaina, hascisc e marijuana.
Con l’aggravante di cui all’art. 80 c.2 D.P.R. 309/90 per aver trafficato ingenti quantitativi di
stupefacente.Con l’aggravante di cui all’art. 7, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in L.
12 luglio 1991 n. 203, per avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di
assoggettamento e di omertà derivanti dall’appartenenza degli indagati all’associazione
maliosa c.d. “Santapaola – Ercoìano” ed al fine di agevolare la realizzazione delle relative
attività illecite.
In Catania dal 2009 sino al maggio 2010.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso, per i motivi di seguito indicati, gli
imputati :

Lombardo Rosario
Deduce la violazione dell’art.606 comma 1 lett.b) ed e) in relazione all’art.416 bis e
125 comma 3 cod.proc.pen. Lamenta il ricorrente che non è stata acquisita la prova
della sua partecipazione all’associazione di stampo mafioso Santapaola -Ercolano
convergendo tutti gli elementi di prova raccolti sulla partecipazione all’attività relativa
al commercio di stupefacenti. Afferma il ricorrente che la condotta partecipativa ,per
essere punibile non può esaurirsi nella volontà di aderire al sodalizio già esistente
ma occorre la prestazione di un effettivo contributo valido per il mantenimento in

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del delitto p. e p. dall’art.74 cc. 1, 2, e 3, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per
B)
essersi associati, unitamente [a Nizza Fabrizio per il quale si procede separatamente] e a
numerosi altri soggetti rimasti non identificati, allo scopo di commettere più delitti di cui
all’art. 73 stessa legge, consistenti nel trasporto, traffico, detenzione al fine di vendita e
cessione di sostanze stupefacente del tipo cocaina, marijuana ed hashish di cui alla tab. I,
prevista dall art. 14 della legge medesima.
Con l’aggravante per Lombardo Rosario e Nizza Giovanni di aver costituito, promosso,
diretto ed organizzato l’associazione. Con l’aggravante di cui all’art. 7, D.L. 13 maggio 1991,
n. 152, convertito in L. 12 luglio 1991 n. 203, per avere commesso il fatto avvalendosi delle
condizioni di assoggettamento e di omertà derivanti dall’appartenenza degli indagati
all’associazione mafiosa c.d. “Santapaoia-Ercolano” ed al fine di agevolare la realizzazione
delle relative attività illecite.

vita del sodalizio o delle sue attività. Il collaboratore di giustizia La Causa Santo ha
chiarito che il gruppo Nizza, nel quale Lombardo era inserito a pieno titolo ,era
autonomo rispetto alla famiglia Santapaola-Ercolano ed operava in regime di
monopolio nel settore della droga leggera. Solo dopo la morte di Santapaola Angelo, i
Nizza sarebbero stati affiliati al clan mafioso , con l’inserimento di Daniele e Fabrizio
Nizza, cosa che non comporta automaticamente l’inserimento nello stesso clan anche
di Lombardo.

b) Erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt.74 comma 2 ,80 dpr
309/90 e 125 comma 3 cod.proc.pen. Non è stato provato il ruolo apicale ,nel
consorzio criminale, del Lombardo : dall’insieme delle dichiarazioni dei collaboratori
di giustizia non emerge un ruolo dirigenziale preciso per Lombardo. Il collaboratore di
giustizia Musumeci ha dichiarato di aver acquistato la droga dai Nizza, per conto di
Lo Giudice e non da Lombardo; anche le dichiarazioni di Cavallaro e Torrente non
parlano dell’attività del Lombardo. Non vi sono evidenze per l’aggravante di cui
all’art.80 ; non è stata provata , secondo i criteri di misura dettati dalla
giurisprudenza di legittimità, l’ingente quantità: l’aggravante di cui all’art.80 non è
ravvisabile per quantità di stupefacente inferiore a 2.000 volte il valore massimo in
milligrammi, determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile
2006.Nè l’aggravante è applicabile alla complessiva attività di spaccio ipotizzata. Può
riconoscersi al più che l’attività di narcotraffico si è estesa e ripetuta nel tempo
conformandosi alla disposizione di cui all’art.81 cod.pen. Manca anche la prova della
sussistenza dell’aggravante di cui all’art.7 legge n.203 del 1991 ,sia per quanto
riguarda l’ipotesi del metodo mafioso sia per ciò che attiene al fine di agevolazione
mafiosa.
Magri Orazio
Violazionedell’art.606 comma 1 lett.b) in relazione alla nullità del mandato di arresto
europeo emesso dall’autorità giudiziaria italiana nella procedura di consegna.
Lamenta il ricorrente che il MAE con il quale Magri è stato consegnato all’Italia ,che
lo aveva richiesto, è stato emesso dal GUP invece che dal GIP come prescrive l’art.28
della legge n.69 del 2005 e che tale discrasia comporta la nullità del provvedimento
di consegna con conseguente improcedibilità dell’azione nei confronti del Magri.
Ritiene il ricorrente che l’art.28 della predetta legge assegni una competenza attiva
del giudice che ha emesso la misura e non al giudice che procede ai sensi dell’art.279
cod.proc.pen., tenuto anche conto che l’emissione del MAE è correlata alla presenza

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fr

del condannato nel territorio dello Stato, con stretta correlazione all’esecuzione in
campo europeo dell’originario provvedimento: la compilazione e spedizione del MAE
,infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, riguarderebbero gli aspetti
certificativi, amministrativi e strumentali della misura custodiale, preordinate
all’esecuzione della misura oltre i confini dello Stato , senza alcun potere
discrezionale nell’emissione del provvedimento ma concernente solo l’esecuzione
dell’originario provvedimento coercitivo svincolato dall’iter processuale in corso.

bis comma 2 cod.pen. I giudici hanno attribuito al Magri il ruolo di vertice
nell’ambito della famiglia Santapaola-Ercolano, inserendolo in un triunvirato
dirigenziale dell’associazione per delinquere, fino al 2012. Tale ruolo però non è
storicamente consono alla realtà delle cosche catanesi ,che hanno sempre avuto
struttura verticistica e che non hanno mai espresso forme di direzione collettiva, né il
processo ha consentito di acquisire prove in tal senso, tanto più che Magri è stato
arrestato all’estero prova evidente

ch’egli non ha usufruito dell’appoggio

dell’associazione , che non gli aveva riconosciuto la posizione di capo. Prova della
inesistenza del ruolo di vertice è anche la circostanza che Macrì è stato arrestato
all’estero e che l’organizzazione non gli ha fornito appoggio. Anche i collaboratori non
hanno riferito in modo unitario sulla rilevanza del ruolo dell’imputato all’interno della
consorteria avendo Barbagallo attribuitogli il ruolo di vertice nella guerra contro il
clan Cappello e La Causa, al pari di Scollo e Sturiale, quello di semplice soldato
appartenente al gruppo della Civita. Le dichiarazioni dei due Mirabile sono inficiate
dall’astio ma la Corte attribuisce a tali dichiarazioni forza di prova circa il ruolo di
Magri.
c). Vizio della motivazione ai sensi dell’art.606 comma 1 lett.e) in relazione all’art.416
bis comma 4 cod.pen. Non è stata provata la sussistenza dell’aggravante dell’essere
la cosca armata, nonostante diverse sentenze relative alla famiglia SantapaolaErcolano facciano riferimento a tale caratteristica. Nel procedimento in esame diverse
telefonate fanno riferimento ad armi ed azioni punitive armate nei confronti dei rivali
d) Violazione dell’art.606 comma 1 lett. B) cod.proc.pen. in relazione all’art.597
comma 3 cod.proc.pen. Evidenzia che la Corte ha escluso l’aggravante dell’art.416
bis, comma sesto, cod.pen. , ma ha errato nel computo della pena , non essendo
stata correttamente conteggiata l’esclusione del terzo ,per l’insussistenza
dell’aggravante. In assenza dell’indicazione puntuale del calcolo della pena, deve
ritenersi che , procedendo nel conteggio a ritroso, avendo il primo giudice inflitto al
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b) Vizio della motivazione ai sensi dell’art.606 comma 1 lett.e) in relazione all’art.416

Magri una pena di dodici anni di reclusione, ivi compresa la riduzione per il rito,
applicando a tale pena la riduzione di un terzo per l’esclusione dell’aggravante,
secondo il calcolo più favorevole all’imputato, si perviene ad una penale finale pari
ad anni 8 di reclusione.
Nizza Giovanni
a) Con il primo motivo di ricorso si eccepiscono le seguenti violazioni di legge:
Violazione degli artt. 546 lett. e) c.p.p. e 125 c.p.p., per vizio di motivazione della

sentenza;
Violazione dell’art. 192 c.p.p. per la genericità delle dichiarazioni, assenza di riscontri
individualizzanti e per aver negato valore probatorio alle dichiarazioni di collaboratori
intranei ( vedi La Causa e Di Stefano) rispetto a quelle valorizzate, ancorché
generiche, di collaboratori estranei all’associazione ( vedi Sturiale).Violazione dell’art.
416 bis c.p. in ordine ai requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla giurisprudenza.
Mancato raggiungimento della prova in ordine al ruolo partecipativo
nell’associazione. Rapporto reati- associativi /reati-scopo.Violazione dell’art. 416 bis
.commi 1,2,.3,4 e 5 c.p„ art. 546 lett. e) c.p.p., 125 c.p.p. e 192 c.p.p. in relazione
all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.Assolutamente infondato, sia in fatto che in
diritto, è il verdetto di responsabilità del Nizza per il reato di cui al capo A) per aver
fatto parte dell’associazione di tipo mafioso denominata ” SantapaolaErcolano”.Assolutamente carente, infatti, è il quadro probatorio derivante dalle
dichiarazioni dei collaboratori di giustizia portati all’attenzione dell’A.G.;
l’affermazione di responsabilità di Nizza è legata alla sentenza di condanna per
associazione a delinquere di stampo mafioso della Corte d’appello di Catania del
29.11.06. Secondo il ricorrente la motivazione della Corte è apparente , priva di reale
consistenza argomentativa.La Corte ha riconosciuto l’appartenenza di Nizza al
sodalizio solo in virtù del legame di sangue e delle precedenti condanne, in un
inversione dell’onere della prova secondo il quale l’appartenenza mafiosa ,già
riconosciuta in una precedente sentenza, si protrae nel tempo , senza necessità di
una ulteriore prova del ruolo specifico ricoperto dall’imputato all’interno
dell’organizzazione anche nel periodo successivo a quello già giudicato.Lamenta il
ricorrente che la Corte di merito non ha sottoposto a vaglio approfondito le censure
avanzate dalla difesa con riferimento alle dichiarazioni di Storniolo ,in ordine
all’appartenenza dell’imputato al gruppo che aveva disponibilità di armi. Trattasi di
affermazioni

de relato perché apprese dagli Arena,gruppo antagonista dei Nizza e

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i

pertanto secondo la giurisprudenza di legittimità devono essere considerate alla
stregua di indizi a ridotta idoneità inferenziale. Le dichiarazioni di Storniolo sulla
disponibilità delle armi non provano che le stesse fossero funzionali all’attività
dell’associazione Santapaola , mancando sul punto una compiuta motivazione che
prendesse in considerazione anche l’assoluzione del Nizza in un precedente processo
dall’accusa di detenere armi Al collaboratore,inoltre si riferisce al gruppo e non
all’imputato.I fatti riferiti da Sturiale sono successivi al 2004,anno in cui Sturiale
usci dall’associazione,: essi ,pertanto, non hanno rilievo probatorio perché non

conosciuti direttamente.Le dichiarazioni di Torrente nulla riferiscono sul ruolo del
partecipe all’associazione ed inoltre il collaboratore non ha riconosciuto in foto il
Nizza, anche se la Corte non ha attribuito rilievo a tale mancata
individuazione.Inoltre il collaboratore nulla di specifico riferisce sul ruolo del
l’imputato. Generiche e non individualizzanti sono anche i contributi dichiarativi di
Di Maggio e La Causa. La Corte nel rispondere alle istanze difensive ha attribuito
maggior valore probatorio alle dichiarazioni di Sturiale, uscito dall’organizzazione nel
2004, piuttosto che al La Causa che vi era intraneo con ruolo rilevante. Quest’ultimo
non ha mai parlato del Nizza al quale, a conclusione delle indagini, non è stato
attribuito un ruolo preciso nell’ambito dell’organizzazione. I collaboratori si limitano
ad affermare che fa parte dell’organizzazione senza attribuirgli specifici ruoli. Ed
anche la motivazione del provvedimento impugnato è del tutto evanescente sul
punto, limitandosi a richiamare un’ appartenenza senza specifiche caratteristiche. Nè
è stata acquisita la prova che le disponibilità finanziarie del gruppo Nizza siano
servite a rimpinguare le casse del clan Santapaola. La motivazione della Corte di
merito è viziata anche perché ricava la prova dell’associazione dalla commissione dei
reati fine, quali lo spaccio di droga , anche se la giurisprudenza di legittimità
prescrive che la prova della sussistenza dell’associazione deve riguardare
l’appartenenza al sodalizio e non le singole attività delittuose attribuite all ‘imputato.
b)Censura il ricorrente anche la motivazione relativa all’aggravante speciale. La Corte
non ha tenuto conto che,come emerge dalle dichiarazioni di La Causa, solo Fabrizio e
Daniele Nizza, fratelli dell’imputato, erano riusciti ad inserirsi nel clan Santapaola e
comunque che furono uomini dei Santapaola a cercare di attrarre i fratelli Nizza per
inserirsi nell’affare della droga.Non è stata comunque provata, per l’imputato, la
consapevolezza di favorire l’interesse della cosca beneficiata nè è stato comunque
provato che dall’attività dei Nizza sia derivata una qualche agevolazione per
l’associazione mafiosa

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t

c) violazione dell’art.74 commi 1,2,3 DPR n.309/90, 546 lett.e) cod.proc.pen. 125
c.p.p. in relazione all’art.606 comma 1 lett.b) ed e) cod.proc.pen.
Le dichiarazioni dei collaboratori non sono idonee

a tracciare un ruolo di vertice

per Nizza Giovanni. .1 limiti della motivazione della Corte rilevano quando le
dichiarazioni dei collaboratori aventi mero rilievo indiziante vengono richiamate a
riscontro delle dichiarazioni di Cavallaro e Musumeci.In tal modo però non vengono
individuati i necessari riscontri individualizzanti. Il collaboratore Musumeci fa
riferimento ai Nizza e non all’odierno imputato. E comunque, sul punto, la Corte non

ha dato il dovuto riscontro a tutte le critiche che sono state mosse nell’appello
supportate adeguatamente dalla produzione documentale ammessa.
Lamenta il ricorrente il travisamento della prova con riferimento alle dichiarazioni
rese nel verbale del 7.3.2011 ed in quello del 26.03.2011. Da tali atti e da quelli
prodotti alla Corte dalla difesa emerge fondatamente che all’epoca cui si riferisce
l’accusa mossa al Nizza a capo dell’associazione vi era un diverso soggetto e che
l’accusa di far parte della regia di comando dell’organizzazione volta al narcotraffico
,desunta dalle dichiarazioni dei collaboratori Cavallaro e Musumeci non hanno
trovato validi riscontri probatori.
Le censure circa l’assenza di riscontri probatori validi alle dichiarazioni dei
collaboratori in ordine al ruolo apicale dell’imputato sono state ribadite dalla difesa
ricorrente nei motivi aggiunti ritualmente depositati..
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.11 ricorso di Lombardi è infondato e va rigettato : i motivi di ricorso,infatti, sono
formulati in modo generico, approssimativo oltre che ,per taluni
aspetti,manifestamente infondati.
2.111 ricorrente fa indistinto rinvio alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ,
alle quali rinvia senza specifico richiamo a quelle parti che si criticano e delle quali
si vorrebbe accreditare una interpretazione affatto diversa da quella fornita dai
giudici di merito .
2.2 La Corte di merito,infatti, richiamando la motivazione del primo giudice, ha
posto in evidenza che dal materiale probatorio emerge de plano il ruolo di
Lombardo ,sia nella consorteria dei Santapaola-Ercolano che in quella relativa al
narcotraffico, non solo risalente nel tempo ma anche perfettamente delineata nei
suoi aspetti essenziali, grazie alle numerose prove raccolte , di natura dichiarativa
ed intercettive ,costituite dalle captazioni delle conversazioni telefoniche ed

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ii

ambientali del Lombardo che fornivano puntuale riscontro alle dichiarazioni dei
collaboratori di giustizia . Questi ultimi avevano concordemente evidenziato il
ruolo del Lombardo nel commercio degli stupefacenti ,di stretta rimessa ai fratelli
Nizza,veri organizzatori del relativo affare, ma anche la sua partecipazione al clan
Santapaola e più in particolare la sua appartenenza al gruppo di fuoco di tale clan (
vedi pag.30) ,la sua partecipazione alle riunioni mafiose , di cui una
particolarmente importante perché pregna di decisioni rilevanti per la vita e gli

appartenenza , con il compito di distribuire gli “stipendi” ai familiari dei detenuti
(pag.32).
2.3 Elementi che emergono tutti dalle conversazioni intercettate , delle quali vi è un
nutrito compendio nella prima sentenza, alla quale i giudici di appello fanno
puntuale rinvio., che costituiscono un formidabile e concreto riscontro alla figura
di partecipe di rilievo alla vita della consorteria mafiosa tracciata, in modo concorde,
dai numerosi collaboratori appartenenti ai due gruppi antagonisti, nella disputa per
la preminenza nel commercio dello stupefacente, che costituiva un settore
importante ma non esclusivo dell’attività illecita riconducibile al gruppo mafioso dei
Santapaola -Ercolano, accanto a quello, altrettanto di rilievo, delle estorsioni ,
settore nel quale pure il Lombardo aveva avuto un ruolo di assoluto spessore, dopo
la morte di Angelo Santapaola, essendosi occupato di “trovare alcuni imprenditori

già gestiti dal Santapaola,operazione portata a buon fine dall’imputato in
conseguenza della quale una parte degli “stipendi” versati dagli imprenditori erano
stati attribuiti al gruppo mafioso dei fratelli Nizza, di cui faceva parte il Lombardo” (
pag.31).
2.4 Coerentemente con le plurime pronunce di questa Corte sul punto, la Corte di
merito afferma che la partecipazione di Lombardo , quale uomo d’onore ,a1 gruppo
dei fratelli Nizza all’interno dell’associazione Santapaola Ercolano è attestata e resa
evidente proprio dalle mansioni svolte dallo stesso, così come ricostruite ,in presa
diretta, dal materiale probatorio raccolto nel corso dell’indagine, mansioni che
qualificano ,all’interno della consorteria , un ruolo “non di secondo piano ( pag. 32).
2.5 Ed è, infatti, qualificante per la condotta partecipativa alla vita
dell’organizzazione criminale sia il ruolo di gestore delle finanze dell’associazione,
sia quello di componente del gruppo di killer , destinati a scontrarsi con i
componenti dell’avversa consorteria dei Cappello , ruoli entrambi svolti con
continuità e visibilità all’interno del clan, tanto da essere per tali mansioni
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affari della consorteria, il suo ruolo “di detentore della cassa del gruppo di

ampiamente conosciuto dai sodali e dagli antagonisti.
2.6 Tale specifico ruolo sicuramente non è stato contrastato dal ricorrente , che
nell’atto di impugnazione non si è preoccupato , in alcun modo, di smentirlo : il
ricorrente,infatti, non contesta le puntuali indicazioni della Corte circa il ruolo
svolto dal Lombardo nè le prove che la Corte pone a tale riguardo, ma si è limitato
a fornire delle dichiarazioni dei collaboratori una diversa quanto complessiva lettura
, omettendo ogni specifico richiamo a verbali e trascrizioni , in palese contrasto con

2.7 Considerazioni del tutto analoghe valgono per la contestata appartenenza del
Lombardo, quale organizzatore e promotore dell’associazione volta al narcotraffico.
.Nel provvedimento impugnato la concreta attività di direzione svolta dall’imputato
viene ricostruita attraverso l’esame del materiale intercettivo raccolto che si pone a
conferma e supporto di quanto riferito su tale attività dai numerosi collaboratori
correlatisi a tale illecita attività. Le critiche svolte al provvedimento impugnato nel
ricorso sono del tutto antitetiche, generiche ed assertive e non tengono conto della
puntuale ricostruzione dell’attività posta in essere dall’imputato ,attestata più che
adeguatamente dal materiale intercettivo captato anche sull’utenza in uso al
Lombardo. Ne emerge una incessante attività di coordinamento nel commercio dello
stupefacente ,caratterizzata da volumi assai ingenti sia in termini di quantità (
centinaia di chili) sia in termini di resa economica ( centinaia di migliaia di euro)(
pagg.35/36) che fornisce un quadro di riferimento ,oltre ogni ragionevole dubbio,
dell’attività manageriale del Lombardo per conto del gruppo criminale di
appartenenza. Di tale particolareggiata ricostruzione il ricorrente non tiene conto
limitandosi a formulare generici richiami alla giurisprudenza di legittimità che mal
si collegano alla concreta realtà ricostruita dalla Corte di merito.
La censura relativa al riconoscimento dell’aggravante speciale della finalità mafiosa
è talmente aspecifica da non consentire alcuna considerazione.
3.1Soltanto il motivo del ricorso Magri relativo al trattamento sanzionatorio è
fondato.La censura riguarda ,in particolare, il calcolo del trattamento sanzionatorio
conseguente all’eliminazione dell’aumento di pena per l’aggravante di cui al sesto
comma dell’art-416 bis cod.pen.
3.1 Ritiene il collegio fondata la considerazione , conseguente alla constatazione che
il primo giudice non ha indicato la misura dell’aumento di pena per l’aggravante,
ritenuta dalla Corte insussistente,che per il principio del favor rei il calcolo meno
pregiudizievole per l’imputato comporta ricostruire la pena partendo da una pena
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il principio di autosufficienza del ricorso.

base di anni dodici ridotta di un terzo, per il rito ad anni otto e che in tale misura
va corretta la pena inflitta al Magri.
3.2 Non sono,invece, fondati gli ulteriori motivi di ricorso posto che, riguardo al
MAE, nessun elemento normativo legittima l’interpretazione dell’art.28 legge
n.69/2005 proposta dal ricorrente e che i motivi di ricorso che censurano
l’interpretazione data dalla Corte di merito alle dichiarazioni dei collaboratori sono
generiche e meramente alternative a quelle formulate dalla Corte di merito

collaboratori e ponendosi pertanto in contrasto con la giurisprudenza di questa
Corte che ha già deciso che La mancanza di specificità del motivo, deve essere
apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità
conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. 4,
29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598,
Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez.
3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
4.1 Il ricorso di Nizza Giovanni , che lamenta il vizio di una motivazione carente e
travisata con riferimento all’affermazione del ruolo apicale di Nizza Giovanni è
fondato sicchè sullo specifico punto la sentenza va annullata con rinvio
.Sono,invece inammissibili i motivi di ricorso che, richiamando atti del
procedimento, soprattutto i verbali delle dichiarazioni dei collaboratori ,si
propongono di affermare una diversa valutazione della prova dichiarativa senza
tuttavia indicare precisi punti della motivazione della sentenza che si assumono
viziati e senza allegare gli specifici verbali che si contestano.
4.2 Il ricorrente, nell’intento di avallare la propria tesi difensiva volta ad accreditare
l’estraneità del Nizza all’associazione mafiosa ed a quella volta al commercio di
droga ,come organizzatore„ censura globalmente il portato delle dichiarazioni dei
collaboratori senza indicare nè gli specifici punti della motivazione che si
assumono viziati , né tantomeno ben individuati brani delle dichiarazioni dei
collaboratori che si censurano,rendendo in tal modo vano il sindacato di questa
Corte. Le censure del ricorso sono, rivolte alla interpretazione che il giudice di
merito ha dato delle dichiarazioni dei collaboratori , quando ha affermato che esse
valgono a configurare il ruolo del Nizza rispetto all’associazione mafiosa di

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fondandosi sul mero richiamo didascalico a quanto effettivamente detto dai

appartenenza ma non riesce ad individuare vizi oggettivi dell’argomentare
,limitandosi,infatti, ad affermare pervicacemente che quelle stesse dichiarazioni
non individuano uno specifico ruolo del Nizza e senza considerare i ben precisi
limiti del giudizio di legittimità che impongono alla Corte di legittimità di non
sostituire il proprio giudizio sulla consistenza e rilevanza delle prove a quello dei
giudici di merito, soprattutto quando, come nel caso in esame, la valutazione delle
prove, nei due gradi di giudizio collimano, rendendo tale valutazione praticamente

4.3 Del pari il ricorrente sollecita una diversa valutazione del materiale probatorio
della difesa che la Corte ha acquisito ,autorizzando anche la rinnovazione
dell’istruttorio ma che ha valutato non rilente nei termini proposti dalla difesa
,ponendo in rilievo che •”

Preliminarmente deve darsi atto che il collegio ha già

provveduto in sede dibattimentale, in ordine alle richieste di rinnovazione
dell’istruttoria dibattimentale ai sensi dell’articolo 603 comma secondo c.p.p., relative
all’escussione del collaboratore di giustizia Di Stefano Cannelo ed all’acquisizione
della trascrizione dell’intercettazione di cui al progressivo 1257 del 2 dicembre 2009
effettuata nel procedimento penale numero 2699/13 RG Trib.Le relative produzioni,
acquisite con il consenso delle parti, unitamente agli interrogatori di Musumeci
Gaetano ed all’ordinanza di custodia cautelare del 14 gennaio 2014 e
dell’intercettazione del dicembre 2009, non hanno fornito, tuttavia, materiale
probatorio incompatibile con le prove d’accusa che verranno di seguito elencate: in
particolare le dichiarazioni dei collaboratori di Stefano e Musumeci non forniscono
dati incompatibili con la partecipazione dell’imputato al sodalizio mafioso né,
tantomeno, con il riconoscimento di un ruolo di vertice, in concorrenza con quello di
altri soggetti, ricoperto dal Nizza all’interno dell’associazione finalizzata allo spaccio di
sostanze stupefacenti. In particolare nulla dimostrano le sentenze relative ad altri
procedimenti penali subiti dal Nizza (ci si riferisce alla sentenza della Corte di
Cassazione dell’8 ottobre 2014), o relativi alla condanna di altri sodali (tra i quali
Nizza Daniele, fratello di Giovanni) per la medesima associazione mafiosa (sentenza
della Corte d’appello di Catania dell’ 1 dicembre 2014), e l’ulteriore emissione di
misura cautelare (ci si riferisce all’ordinanza del G.L P. presso il tribunale di Catania
del 1 luglio 2014) in relazione al medesimo sodalizio, se non l’efficacia dell’azione di
contrasto alla malavita organizzata da parte delle forze dell’ordine e della
magistratura nel territorio catanese
4.4 La Corte afferma anche che “…Passando all’esame del merito dell’impugnazione, con

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inattaccabile.

riferimento all’associazione mafiosa, non risponde al vero la circostanza che la penale
responsabilità del Nizza sia stata riconosciuta dal tribunale solo in considerazione del legame
di sangue con la famiglia di provenienza e sulla scorta di generiche propalazioni dei
collaboratori di giustizia che non avrebbero .fornito indicazioni circa il ruolo rivestito
dall’imputato all’interno del contesto associativo. Deve in primo luogo rilevarsi, in ciò
disattendendo le argomentazioni proposte in appello, che Ira le dichiarazioni dei
collaboratori di giustizia utilizzate dal giudice di prime cure non risultano sostanziali

ognuno dei collaboratori fòrnisce elementi che dimostrano, al contrario, la sua organicità al
clan Santapaola anche nel periodo in contestazione

Si tratta di una valutazione di merito

del materiale probatorio , motivata con argomentazioni logiche e pertinenti che peraltro il
ricorrente censura ,in modo inammissibile, proprio per il contenuto del giudizio.
4.5 Manifestamente infondata è ,poi, la censura di mancanza di motivazione in
relazione agli elementi dell’aggravante di cui all’art.7 D.L. n.152 del 1991: a pag. 56
la Corte, con una motivazione completa e priva di illogicità affronta tale censura
respingendola perché “Deve altresì rigettarsi il motivo di appello concernente la

richiesta di esclusione della circostanza aggravante di cui all’articolo 7 del decretolegge numero 152 del 1991, genericamente contestata da parte appellante: a tale
riguardo si richiamano le considerazioni già espresse nella sentenza di prime cure
alle pagine 117 e 118, in cui si evidenziava che le convergenti dichiarazioni dei
collaboratori di giustizia dimostravano le cointeressenze di uomini e di fini tra il
gruppo dei fratelli Nizza e la famiglia Santapaola-Ercolano: ai tempi della
contestazione l’organizzazione dei fratelli Nizza risultava inserita nella famiglia di
‘cosa nostra’ catanese, tanto che Daniele Nizza, insieme a Cocimano e Magri Orazio,
aveva fatto parte di un triunvirato che reggeva l’intera associazione mafiosa
Santapaola Ercolano; i proventi relativi allo spaccio erano inoltre destinati ad un’unica
cassa comune, utilizzata anche per pagare gli “stipendi” corrisposti ai detenuti:
evidente risulta pertanto la finalizzazione dell’associazione di cui all’articolo 74 e dei
singoli reati di quell’articolo 73 del D.P.R. numero 309 del 1990 all’agevolazione
dell’associazione mafiosa Santapaola-Ercolano.”. Rileva,comunque, che anche con
riferimento a tale specifico argomento le censure del ricorrente sono aspecifiche
perché volte ad avallare profili motivazionali, quali la sistematica applicazione
dell’aggravante in contesti associativi qualificati , che sono estranei alle
argomentazioni della Corte.

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divergenze in ordine alla partecipazione dell’imputato al sodalizio mafioso, ma al contrario

4.6 E’ invece fondata la censura che lamenta il vizio di motivazione circa il ruolo di
organizzatore del Nizza nell’associazione a delinquere volta al commercio di
stupefacente. La Corte di merito desume tale ruolo da un episodio riferito da
Musumeci relativo alla trattativa per la restituzione di una piazza di spaccio di
droga nel corso della quale Nizza acconsentì alla restituzione di tale piazza agli
antagonisti del gruppo dei Nizza ma nulla di più viene spiegato circa le
caratteristiche e l’incidenza di tale episodio, tenuto conto che il ruolo dirigenziale
di maggiori elementi di dettaglio, che non si rinvengono neanche nella prima
sentenza impongono l’annullamento della sentenza ,sul punto, con rinvio per una
nuova valutazione .
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso di Lombardo
consegue la condanna alle spese .

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento a Magri’ Orazio
limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina in anni 8 di reclusione.
Rigetta nel resto. Annulla la sentenza impugnata con riferimento a Nizza Giovanni
limitatamente al riconosciuto ruolo apicale con rinvio ad altra sezione della corte di
appello di Catania per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto. Rigetta il ricorso di
Lombardo Rosario che condanna al pagamento delle spese processuali.

Il Presidente
D. Gaflo

.1(r2(22.rz-z,

del gruppo ,in altra parte della sentenza veniva attribuito a Nizza Daniele.L’assenza

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