Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29594 del 04/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29594 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FOLTEA MARIANA N. IL 17/05/1975
avverso la sentenza n. 646/2014 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
03/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 04/06/2015
RG. 44424-2014
Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Foltea Mariana con atto a firma del difensore
avverso la sentenza sopra indicata che la condannava per evasione;
rilevato che con tale ricorso si deduce il vizio di motivazione;
letto il motivo aggiunto nel quale si invoca la non punibilità per particolare
eternità del fatto
osserva:
Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte
distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma
dell’apprezzamento di merito del primo Giudice, il motivo è diverso da quelli
consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del
materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità
Per quanto riguarda il motivo aggiunto, va rammentato che la ricorrente risulta
recidiva, non integrandosi quindi le condizioni sostanziali per potersi valutare
la richiesta.
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spes processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammend
ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE