Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29593 del 10/03/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29593 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Mejnardi Paolo , nato il 26.07.1969
avverso la sentenza 2766/14 della Corte d’appello di Milano, sezione stralcio penale,
del 03.04.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B.Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore generale,

Aurelio Galasso , che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato, l’avv. Aldo Mirate, che si è riportato ai motivi del ricorso;
MOTIVI della DECISIONE
1.Con la sentenza indicata in epigrafe , la Corte di appello di Milano , riformava la
sentenza del Tribunale della medesima città, in data 07.03.2013 , solo riconoscendo il
1

Data Udienza: 10/03/2016

beneficio della non menzione in relazione alla condanna alle pena di giustizia per il reati
Delitto p.e p. dagli artt.81, 110 e 648 (anche in relazione all’ art. 10 D L vo 10 marzo 2000, n. 74) cod.pen.
perche, in concorso con GIULIANI Aldo per il quale si procede separatamente, con più azioni esecutive di
un medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto (disposizione e godimento, di farmaci e di
medicinali altrimenti vietati), acquistava, deteneva e occultava le sostanze di seguito elencate, provenienti
da Paesi comunitari ed extracomunitari.
In particolare deteneva per la commercializzazione e la distribuzione e per il consumo:
la sostanza: OLAQUINDOX
Aspetto: n’6 fusti da 25 Kg cadauno; analizzata è risultata OLAQUINDOX
la sostanza: NEOMICINA SULFATE
Aspetto: n: 1 fusto da 35 Kg;
la sostanza: DIMETRIDAZOLO
Aspetto: n.1 fusto da 25 Kg;analizzata è risultata DIMETRIDAZOLO
la sostanza: GENTAMICINA
Aspetto: n. 1 scatola contenente da 3 kg: analizzata è risultata sostanza inibente
• Altre sostanze (antibiotiche e anabolizzanti) trattate telefonicamente.
Accertato in Dalmine (BG), Milano e altrove il 16 giu. 2006.

1.1 La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello, e confermava
le statuizioni del primo giudice, ritenendo

corretta l’individuazione del reato

presupposto della ricettazione in quello di cui all’art.443 cod.pen., sussistendo della
ricettazione anche l’elemento soggettivo , tenuto conto delle specifiche cognizioni
tecniche del Mejnardi e dell’omessa indicazione della provenienza della merce.
1.2 Avverso tale sentenza propone ricorso il difensore di fiducia di Mejnardi , chiedendo
l’annullamento della sentenza e deducendo a motivo la violazione del principio della
correlazione tra accusa e difesa, essendo stato ritenuto in origine il reato presupposto
quello previsto dall’art.10 D.Lvo n.74/2000 e non l’art.443 cod.pen. Lamenta,inoltre,
che non sia stata presa in considerazione la memoria che la difesa ha prodotto in
primo grado e che conteneva documentazione specifica che consentiva di escludere il
carattere illecito delle sostanze.
2.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
2.1 Manifestamente infondata è la doglianza relativa alla mancata correlazione tra
accusa e difesa: secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, sussiste la
violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nell’ipotesi in cui tra il
fatto contestato e quello ritenuto in sentenza ricorra un rapporto di eterogeneità o di
incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione,
sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito nei confronti
dell’imputato, posto, così, a sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere
avuto nessuna possibilità d’effettiva difesa (n.899 del 2014 rv 261925 ).Non è tale il
caso qui all’esame : il ricorrente recrimina sull’aver dovuto impostare la difesa ex novo
lamentandosi solo della intempestività della contestazione e non prospetta censure di
eterogeneità ; peraltro il primo giudice in sentenza ha ampiamento dato conto,in fatto
2

Il

di seguito indicati:

ed in diritto ,delle ragioni della sussistenza dell’ipotesi delittuosa di cui all’art.443
cod.pen. quale presupposto della ricettazione cosa che ha salvaguardato ampiamente il
diritto di difesa ,in sede di appello.
2.2 Anche il motivo relativo alla mancata valutazione della produzione difensiva è
infondato. Questo collegio ha esaminato la produzione cui fa riferimento il ricorrente ,
dovendo constatare che si tratta di brani dal contenuto generico , tratti da siti
internet, senza alcuna pretesa di attinenza o validità scientifica e che pertanto, proprio

efficacemente le argomentazioni dell’accusa e,in ragione della genericità, non vincola il
giudice a farne oggetto di valutazione.
3.Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della Cassa
delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella
sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in
euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così decio irlomr., il 10 marzo 2016
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per la natura aspecifica del contenuto non si prospetta idonea a contrastare

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