Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29593 del 04/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29593 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAROSIELLO GIOVANNI N. IL 05/05/1983
MONOPOLI PASQUALE N. IL 16/07/1980
avverso la sentenza n. 3698/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
22/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

Data Udienza: 04/06/2015

RG. 44422-2014

Il Collegio,
letti i ricorsi proposti da Carosiello Giovanni e Monopoli Pasquale
personalmente avverso la sentenza sopra indicata che li condannava per
resistenza a pubblico ufficiale ed altro;
rilevato che con tali ricorsi si deduce il vizio di motivazione;
osserva:
entrambi i ricorsi sono inammissibili perché, a fronte di specifica motivazione
della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposti dai ricorsi, con motivata
conferma dell’apprezzamento di merito del primo Giudice, i motivi sono diversi
da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa
valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di € 1000,00 in favore della Cassa
delle mende.
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ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE

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