Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29592 del 05/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29592 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: GAZZARA SANTI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAZZARELLA SALVATORE N. IL 20/07/1974
avverso la sentenza n. 12073/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
25/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Data Udienza: 05/04/2013
Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata, la Corte di Appello di Napoli, in riforma della pronuncia
resa dal Tribunale di Napoli, in data 19/3/10, con cui era stata dichiarata la penale responsabilità di
Salvatore Mazzarella in ordine ai reati di cui agli artt. 116 codice della strada, 110 e 334 cod. pen,
110 e 349, co. 2, cod.pen., e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, ha assolto il
come reato, rideterminando la pena per gli ulteriori delitti in mesi 6 di reclusione ed euro 250,00 di
multa;
-che la difesa del prevenuto ha proposto ricorso per cassazione, eccependo la manifesta illogicità
della motivazione;
-che dal vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta la impugnata pronuncia, emerge, in maniera in
equivoca, la correttezza e la esaustività della argomentazione motivazionale, adottata dal giudice di
merito a sostegno del decisum;
-che, peraltro, la censura mossa si palesa del tutto generica, essendo priva di una esposizione critica
al discorso giustificativo, sviluppato dal giudice di merito, posto a fondamento della confermata
responsabilità del prevenuto in ordine a quanto allo stesso contestato, in difetto di quegli elementi
individualizzanti i presunti vizi, richiesti dall’art. 581, co. 1, lett. c), cod.procv.pen.;
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al versamento di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 5/4/2013.
prevenuto dal reato dalla imputazione di cui al capo b), perché il fatto non è previsto dalla legge