Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29592 del 04/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29592 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SANTORO GIOVANNI PIO N. IL 02/02/1987
avverso la sentenza n. 3275/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
10/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

Data Udienza: 04/06/2015

RG. 44411-2014

Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Santoro Giovanni Pio
con atto a firma del
difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per resistenza a
pubblico ufficiale ;
rilevato che con tale ricorso si deduce il vizio di motivazione ;
osserva:
Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte
distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma
dell’apprezzamento di merito del primo Giudice, il motivo è diverso da quelli
consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del
materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammend .
Romalil 4 giugno 2015
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L’ est nsore

DEPOSITATA.

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ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE

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