Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29591 del 04/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29591 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BERTO’ GIULIO GIOVANNI N. IL 19/06/1972
avverso la sentenza n. 848/2013 TRIBUNALE di VICENZA, del
07/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

Data Udienza: 04/06/2015

RG. 44395-2014

Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Bertò Giulio Giovanni
con atto a firma del
difensore avverso la sentenza sopra indicata che gli applicava la pena su richiesta
per resistenza a pubblico ufficiale ed oltraggio;
rilevato che con tale ricorso si deduce il vizio di motivazione;
osserva:
Il ricorso è inammissibile perchè, in sede di applicazione della pena su richiesta
delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa
dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le
parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta
descrizione del (anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione
della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all’art. 129
c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la
verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27
Cost. (Sez. 4, sent 34494 del 13.7-17.10.2006). Né il giudice può pronunciare
sentenza di proscioglimento o di assoluzione per mancanza, insufficienza o
contraddittorietà delle prove desumibili dagli atti, non rientrando tale
possibilità tra quelle esplicitamente indicate dall’art. 129, comma primo, cod.
proc. pen. (Sez.6, sent. 15700 del 25.3-14.4.2009).
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese • ocessuali e della somma di € 1500,00 n favore della Cassa delle
Ammende.

ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE

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