Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29585 del 04/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29585 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CUOMO MIRKO N. IL 06/07/1988
avverso la sentenza n. 2615/2014 TRIBUNALE di NAPOLI, del
05/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 04/06/2015
RG. 44255-2014
Il Collegio,
personalmente avverso la
letto il ricorso proposto da Cuomo Mirko
sentenza sopra indicata che gli applicava la pena su richiesta per resistenza a
pubblico ufficiale;
rilevato che con tale ricorso si deduce il vizio di motivazione;
osserva:
Il ricorso è inammissibile perchè, in sede di applicazione della pena su richiesta
delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa
dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le
parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta
descrizione del (anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione
della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all’art. 129
c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la
verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27
Cost. (Sez. 4, sent 34494 del 13.7-17.10.2006). Né il giudice può pronunciare
sentenza di proscioglimento o di assoluzione per mancanza, insufficienza o
contraddittorietà delle prove desumibili dagli atti, non rientrando tale
possibilità tra quelle esplicitamente indicate dall’art. 129, comma primo, cod.
proc. pen. (Sez.6, sent. 15700 del 25.3-14.4.2009).
Valutate le rag’oni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nell misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara i ammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese p ocessuali e della somma di € 1500,90 in favore della Cassa delle
Ammende.
ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE