Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29583 del 04/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29583 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ALESSI GIUSEPPE N. IL 11/11/1964
avverso la sentenza n. 5431/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
07/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 04/06/2015
RG. 44224-2014
Il Collegio,
personalmente avverso la
letto il ricorso proposto da Alessi Giuseppe
sentenza sopra indicata che lo condannava per resistenza a pubblico ufficiale;
rilevato che con tale ricorso si deduce il difetto di notifica della citazione in
primo grado;
osserva:
sulla questione della presunta non validità della notifica effettuata al domicilio
eletto durante la applicazione della misura alternativa indicata, la corte di appello
ha già ampiamente risposto, con argomenti cui il ricorso non fa alcun riferimento.
Il motivo è pertanto generico e, comunque, manifestamente infondato
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spes processuali e della somma ch € 1000,00 m favore della Cassa delle
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Rom il 4 giugno 2015
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ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE