Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29581 del 04/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29581 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DOSSENA AMBROGIO MORENO N. IL 07/12/1962
avverso la sentenza n. 763/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
18/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

Data Udienza: 04/06/2015

RG. 44206-2014

Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Dossena Ambrogio Moreno con atto a firma del
difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per falsa
testimonianza;
rilevato che con tale ricorso si denunziano vizi di motivazione, violazioni di
legge e la prescrizione del reato;
letta la memoria a sostegno della ammissibilità del ricorso.
osserva:
Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte
distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma
dell’apprezzamento di merito del primo Giudice, i motivi sono diversi da quelli
consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del
materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. Per quanto
riguarda la dedotta prescrizione, la stessa non è correttamente computata
tenuto conto della condizione di recidivo reiterato.
A tali considerazioni nulla aggiunge la memoria, che si limita a dedurre la
ammissibilità dei motivi come prospettati laddove, come detto, la
inammissibilità riguarda il loro contenuto.
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE

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