Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29580 del 04/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29580 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SHASSEH SOUFIANE N. IL 10/06/1988
avverso la sentenza n. 2060/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
03/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

Data Udienza: 04/06/2015

RG. 44154-2014

Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Shasseh Soufiane con atto a firma del difensore
avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per evasione;
rilevato che con tale ricorso si deduce la violazione di legge in ordine alla
disciplina della continuazione;
osserva:
la continuazione non risulta richiesta in sede di merito e, comunque, non
essendovi decisione al riguardo potrà essere richiesta al giudice dell’esecuzione.
Nessun vizio della sentenza rilevabile in questa sede, quindi, risulta dedotto
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
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ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE

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