Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2958 del 13/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2958 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BAIDOO COMFORT OYE N. IL 22/07/1961
avverso la sentenza n. 1639/2009 TRIBUNALE di SANTA MARIA
CAPUA VETERE, del 03/12/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 13/11/2015

1) Con sentenza del 3.12.2010 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in
composizione monocratica, condannava Baidoo Comfort Oye, previo riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di euro 5.000,00 di ammenda per il
reato di cui agli artt.5, lett.b), e 6 L283/1962.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il difensore dell’imputato.
Trattandosi di condanna alla sola pena dell’ammenda e quindi di sentenza inappellabile
(art.593 comma 3 c.p.p.), l’appello veniva qualificato come ricorso per cassazione e gli
atti trasmessi a questa Corte ex art.568 comma 5 c.p.p.
2) L’avv. Vincenzo Tessitore, che ha sottoscritto l’impugnazione, non risulta iscritto
nell’albo speciale di cui all’art.613 c.p.p.
A nulla rileva che l’appello sia stato convertito in ricorso per cassazione.
E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che ” alla regola secondo cui il
ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato
non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le
giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in
ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente
qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di
impugnazione” (cfr. ex multis Cass.pen. sez.3, 10 ottobre 1998 n.2233).
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla cassa delle
ammende della somma che pare congruo determinare in euro 1.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma 11 13 novembre 2015
Il Consiglier est.
1Pre.inte

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