Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29576 del 05/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29576 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
INNOCENTI MASSIMO N. IL 04/05/1972
avverso la sentenza n. 119/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
27/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;
Data Udienza: 05/04/2013
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza emessa il 27/04/2012
confermava la sentenza del Tribunale di Roma, in data 17/11/2010, appellata da
Masimo Innocenti, imputato del reato di cui all’art. 44 lett. b) d.P.R. 380/2001 (il
tutto come contestato in atti) e condannato alla pena di mesi quattro di arresto
ed C 4.000,00 di ammenda; pena sospesa e non menzione.
legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in
relazione alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato.
3. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche ed infondate. La Corte
Territoriale – unitamente alla decisione di 10 grado – ha congruamente motivato
sul punto in esame (vedi sentenza 2° grado pag. 1).
4. La manifesta infondatezza del ricorso preclude la possibilità di rilevare la
prescrizione del reato maturata il 18/07/2012, epoca successiva alla sentenza di
2° grado, emessa il 27/04/2012.
4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Massimo
Innocenti con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 05 Aprile 2013
2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di