Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29576 del 04/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29576 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MOTAN FLORIAN N. IL 04/06/1965
avverso la sentenza n. 13981/2014 TRIBUNALE di ROMA, del
23/08/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta d Consig re Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 04/06/2015
RG. 43779-2014
Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Motan Florian
personalmente avverso la
sentenza sopra indicata che gli applicava la pena su richiesta per evasione;
rilevato che con tale ricorso si deduce il vizio di motivazione;
osserva:
Il ricorso è inammissibile perchè, in sede di applicazione della pena su richiesta
delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa
dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le
parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta
descrizione del (anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione
della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all’art. 129
c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la
verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27
Cost. (Sez. 4, sent 34494 del 13.7-17.10.2006). Né il giudice può pronunciare
sentenza di proscioglimento o di assoluzione per mancanza, insufficienza o
contraddittorietà delle prove desumibili dagli atti, non rientrando tale
possibilità tra quelle esplicitamente indicate dall’art. 129, comma primo, cod.
proc. pen. (Sez.6, sent. 15700 del 25.3-14.4.2009).
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniar’a nella misura di cui in dispositivo.
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Dich ara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle sp se processuali e della somma di € 1500,00 in favore della Cassa delle
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