Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29575 del 04/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29575 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CATALANO GIUSEPPE N. IL 01/12/1970
avverso la sentenza n. 1906/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
28/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 04/06/2015
I.
RG. 43733-2014
Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Catalano Giuseppe personalmente avverso la
sentenza sopra indicata che lo condannava per calunnia;
rilevato che con tale ricorso si deduce la violazione di legge ed il vizio di
motivazione;
osserva:
Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte
distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma
dell’apprezzamento di merito del primo Giudice, il motivo è diverso da quelli
consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del
materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichia a inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spes processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammend
ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE