Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29574 del 04/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29574 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPINELLI SAMUEL N. IL 29/01/1992
avverso la sentenza n. 3254/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 26/02/2014
dato avviso alle pa i;
sentita la relazione atta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

Data Udienza: 04/06/2015

RG. 43697-2014

Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Spinelli Samuel con atto a firma del difensore
avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per resistenza a pubblico
ufficiale ed altro;
rilevato che con tale ricorso si deduce la violazione di legge ed il vizio di
motivazione ;
osserva:
Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte
distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma
dell’apprezzamento di merito del primo Giudice, il motivo è diverso da quelli
consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del
materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle sp se processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Rom i 4 giugno 2015
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DEPOZIT.,;
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1 O IIIG 2015
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ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE

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