Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29571 del 04/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29571 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TRANQUILLINI OTTONE N. IL 08/03/1975
avverso la sentenza n. 202/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del
29/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 04/06/2015
43670/14 RG
1
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino in data
29.5.2014, ricorre per cassazione l’imputato OTTONE TRANQUILLINI,
condanna per ricettazione.
2. Il ricorso è inammissibile, perché il motivo è formulato in termini
generici e diverso da quelli consentiti, prospettando – a fronte di un duplice
conforme specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici del merito, sorretto da
motivazione non apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità e
contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606.1 lett. E c.p.p. deduzioni difensive che si risolvono nella mera sollecitazione ad una diversa
valutazione, del tutto preclusa in questa sede di legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 04.06.2015
lamentando la conferma del diniego della continuazione con precedente