Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29570 del 04/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29570 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BUBBA SALVATORE N. IL 14/06/1978
avverso la sentenza n. 1769/2012 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 02/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

Data Udienza: 04/06/2015

RG. 43646-2014

Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Bubba Salvatore con atto a firma del difensore
avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per evasione;
rilevato che con tale ricorso si deduce il vizio di motivazione;
osserva:
Il ricorso è originariamente inammissibile, perché prospetta deduzioni del tutto
generiche, clausole di stile astrattamente idonee a contrastare qualsiasi decisione
di qualunque processo e fattispecie, deduzioni che non si confrontano
specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (confronto
doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua
funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento
oggetto di ricorso: Sez. 6, sent. 20377 dell’11.3-14.5.2009 e Sez.6, sent. 22445
dell’8 – 28.5.2009).
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammend .
Roma 4 giugno 2015
il p
L’ est
re

ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE

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