Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29569 del 05/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 29569 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PEDUTO FRANCO N. IL 04/10/1956
avverso la sentenza n. 418/2008 TRIB.SEZ.DIST. di EBOLI, del
12/01/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 05/04/2013

Ritenuto:
— che il Tribunale di Salerno — Sezione Distaccata di Eboli con sentenza del 12.1.2010 ha affermato
la responsabilità penale di PEDUTO Franco per il reato di cui all’articolo 256, comma 1 lett. a)
d.lgs. 152\06 commesso in Capaccio, 26\10\2006, condannandolo alla pena dell’ammenda;

— che, nella specie, risulta accertato che il predetto effettuava attività di gestione non autorizzata di
veicoli fuori uso e le giustificazioni addotte risultano smentite dagli esiti dell’istruzione
dibattimentale, come opportunamente indicato nel provvedimento impugnato;

.

— che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione
fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono
proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta,
come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal
processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla
stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e. con essa, il riesame nel merito della sentenza
impugnata;
— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro
1.000,00

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
a camera di consiglio del 5/4/2013
Così deliberato in RO
Il C

Il Prqidente

re

1 O LUG 2013
Il Funtionerio Giudiziario
h

nrns‘o

— che avverso detta sentenza ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, l’imputato,
deducendo l’erronea interpretazione delle risultanze processuali, in quanto non risulterebbe provata
la sua responsabilità in ordine alla contravvenzione contestata;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA