Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29566 del 04/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29566 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MENNEA ANGELO N. IL 28/11/1942
avverso la sentenza n. 3161/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
30/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

Data Udienza: 04/06/2015

4

RG. 43261-2014

Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Menka Angelo
personalmente avverso la
sentenza sopra indicata che lo condannava per calunnia;
rilevato che con tale ricorso si deduce la nullità per non essere stata accolta la
richiesta di rinvio della udienza per impedimento dell’imputato, in stato di
detenzione domiciliare, nonché la illogicità della sentenza;
letti altresì i motivi nuovi con i quali si ribadisce la nullità per omessa
partecipazione dell’imputato nonché il vizio della mera apparenza della
motivazione.
osserva:
non sussiste la nullità dedotta in quanto la corte d’appello dà atto che il ricorrente,
in detenzione domiciliare, era stato autorizzato regolarmente a presentarsi in
udienza e lo stesso, quindi, non aveva presenziato per sua libera scelta.
Per quanto riguarda la deduzione in ordine alla mera apparenza della
motivazione, è vero che parte della sentenza trascrive integralmente la
sentenza di primo grado, ma a questo fa seguito una parte specifica dedicata
alle risposte ai motivi di appello. Per quanto riguarda la dedotta illogicità della
motivazione„ il motivo è diverso da quelli consentiti, prospettando censure di
fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in
questa sede di legittimità
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE

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