Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29565 del 04/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29565 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BASTELLI VINCENZO N. IL 04/11/1980
avverso la sentenza n. 9128/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
13/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 04/06/2015
RG. 40140-2014
Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Bastelli Vincenzo con atto a firma del difensore
avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all’art.
334 cod. pen. ;
rilevato che con tale ricorso si deduce il vizio di motivazione;
osserva:
Il ricorso è originariamente inammissibile, perché prospetta deduzioni del tutto
generiche, clausole di stile astrattamente idonee a contrastare qualsiasi decisione
di qualunque processo e fattispecie, deduzioni che non si confrontano
specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (confronto
doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua
funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento
oggetto di ricorso: Sez. 6, sent. 20377 dell’11.3-14.5.2009 e Sez.6, sent. 22445
dell’8 – 28.5.2009).
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
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Dichi ra inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
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