Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29562 del 09/07/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29562 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: ALMA MARCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di
Brescia nell’ambito del procedimento penale contro:
• STOYANOV Branimir Borisov, nato a Sofia (Bulgaria) il giorno 25/4/1974
avverso la sentenza n. 1388/2015 in data 4/5/2015 della Corte di Appello di
Brescia,
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Oscar CEDRANGOLO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della
sentenza impugnata;
udito il difensore di STOYANOV Branimir Borisov, Avv. Salvatore BRUCCOLERI in
sostituzione dell’Avv. Giovanni VIALE, che ha concluso associandosi alla richiesta
del Procuratore Generale;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 4/5/2015 la Corte di Appello di Brescia chiamata a
pronunciarsi ai sensi della I. 22/4/2005 n. 69, ha rifiutato la consegna alla
Autorità Giudiziaria della Bulgaria di STOYANOV Branimir Borisov in esecuzione
del mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale Regionale di Varna
(Bulgaria) in data 20/7/2012 in relazione ai reati di associazione per delinquere e
furto aggravato.

Data Udienza: 09/07/2015

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Deve essere doverosamente premesso che la Corte di Appello di Brescia con
ordinanza in data 30/8/2012 aveva deciso ai sensi dell’art. 9 I. 69/2005 di non
emettere alcun provvedimento applicativo di misura cautelare nei confronti dello
STOYANOV rigettando la richiesta avanzata dal Procuratore Generale.
Affrontando, poi, il merito della questione riguardante la richiesta di esecuzione
del mandato di arresto europeo sopra menzionato, la medesima Corte di Appello
con sentenza in data 9/10/2013 ha rigettato la richiesta stessa rilevando
l’assenza di elementi utili per la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a

Avverso tale decisione aveva proposto ricorso il Procuratore Generale presso la
Corte di Appello di Brescia e la Sesta Sezione penale di questa Corte Suprema
con sentenza in data 6/11/2013 aveva annullato la decisione dei Giudici di
merito con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello per un nuovo giudizio.
Si è così giunti alla pronuncia della sentenza 4/5/2015 che in questa sede ci
occupa in relazione alla quale la Corte di Appello – seppure affermando che a
carico dello STOYANOV effettivamente sussistono gravi indizi di colpevolezza in
relazione ai fatti-reato oggetto del m.a.e. – ha, come detto, rifiutato la consegna
del soggetto indicato, evidenziando che:
a) la procedura passiva di mandato di arresto europeo è funzionale alla consegna
di soggetti che si trovino nel territorio dello Stato e che la presenza
dell’interessato nel territorio italiano è condizione per poter esercitare la
giurisdizione ed avviare, così, il procedimento;
b)

nel caso in esame le informazioni assunte non solo consentono

ragionevolmente di escludere la presenza dello STOYANOV nello Stato ma
indicano come probabile il suo avvenuto ritorno, da tempo, in Bulgaria;
c)

l’Autorità Giudiziaria della Bulgaria, pur da tempo sollecitata non ha mai

fornito risposte in merito e ciò fa presumere la perdita di interesse per il m.a.e.
emesso a carico del soggetto sopraindicato, verosimilmente per l’avvenuta
esecuzione in patria del mandato di arresto a suo tempo emesso dal Tribunale
Regionale di Varna;
d)

in assenza di risposta alla richiesta di aggiornamento della posizione,

l’accoglimento della richiesta di consegna implicherebbe l’immissione in banca
dati del nominativo dello STOYANOV quale soggetto ricercato, e quindi da
arrestare, senza che l’Autorità giudiziaria emittente abbia fatto conoscere (pur
espressamente interpellata), a distanza ormai di quasi tre anni dall’ultima
documentazione inviata, se l’ordine di arresto sia ancora vigente.

2

carico dello STOYANOV a norma dell’art. 17, comma 4, I. 69/2005.

Ricorre per Cassazione avverso quest’ultima sentenza il Procuratore Generale
presso la Corte di Appello di Brescia deducendo la violazione di legge in relazione
agli artt. 5, 17 e 18 I. 69/2005 evidenziando che le affermazioni sopra riportate
contenute nella sentenza della Corte di Appello si pongono in contrasto con le
norme appena citate in quanto:
a) al momento della richiesta di esecuzione del m.a.e. lo STOYANOV aveva
residenza nel distretto di Brescia (essendo ristretto presso la Casa Circondariale
di Cremona);
è ininfluente ai fini dell’applicazione della normativa de qua il fatto che

l’interessato si sia reso successivamente irreperibile nel corso della procedura
non essendo tale situazione contemplata tra i casi di rifiuto di esecuzione del
m.a.e.
c)

al più il Presidente della Corte di Appello avrebbe potuto sospendere

l’esecuzione del provvedimento di consegna ai sensi dell’art. 23 della I. 69/2005.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La decisione della Corte di Appello risulta, infatti, fondata sulla base di mere
supposizioni circa la non presenza dell’interessato nel territorio dello Stato
italiano e circa l’intervenuta perdita di interesse delle Autorità richiedenti ad
ottenere l’esecuzione del m.a.e. nei confronti dello STOYANOV.
Sono dati di fatto:
a) che la procedura si è correttamente instaurata determinandosi la competenza
della Corte di Appello al momento in cui il m.a.e. è pervenuto alla Autorità
Giudiziaria italiana (art. 5, comma 2, I. 69/2005);
b) che sussistono a carico dello STOYANOV gravi indizi di colpevolezza in ordine
ai fatti-reato oggetto del m.a.e. (così come affermato dalla stessa Corte di
Appello).
La sopravvenuta irreperibilità dello STOYANOV nel corso della procedura non
rientra tra le cause per le quali può intervenire il rifiuto della consegna così come
espressamente e tassativamente indicate nell’art. 18 I. 69/2005. Del resto la
normativa in esame non subordinando la consegna del soggetto interessato al
fatto che lo stesso sia stato raggiunto da provvedimento cautelare da parte dello
Stato italiano dà conto del fatto che la decisione positiva di consegna possa
essere emessa anche nei confronti di soggetto in stato di libertà, le cui ricerche
ai fini dell’esecuzione del provvedimento stesso non potranno essere che
eseguite solo successivamente all’emissione della sentenza della Corte di
Appello.

3

b)

L’adozione di decisione positiva circa la richiesta di consegna non impedisce, poi,
che qualora il soggetto destinatario del provvedimento non sia rintracciato, il
nominativo dello stesso sia oggetto di segnalazione nel S.I.S. ai fini della
successiva esecuzione del provvedimento.
Non avendo tenuto conto degli aspetti in fatto ed in diritto sopra evidenziati la
sentenza della Corte di Appello di Brescia deve ritenersi viziata in punto di diritto
e, in quanto tale, deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della stessa
Corte di Appello per un nuovo giudizio sul punto.

I. 69/2005.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di
Brescia per nuovo giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge
69/2005.
Motivazione contestuale.

Così deciso in Roma il giorno 9 luglio 2015.

La Cancelleria curerà l’espletamento degli incombenti di cui all’art. 22, comma 5,

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