Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29558 del 01/07/2015
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29558 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: GALLO DOMENICO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Scalmana Maria, nata a Rezzato il 19/5/1955
avverso l’ordinanza del Tribunale per il riesame di Milano ;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.
Con ordinanza in data 9/1/2015, il Tribunale di Milano, a seguito di
istanza di riesame avanzata nell’interesse di Scalmana Maria, indagata per i
reati di cui all’art. 12 quinquies L. 356/92 (Capo a) e artt. 648 bis/ter cod.
pen.(capo b), confermava il decreto del Gip di Milano, emesso in data
15/12/2014, con il quale era stata disposta la misura cautelare reale del
sequestro preventivo di quote della società Lara s.r.l. del patrimonio di
detta società e di alcuni beni immobili intestati alla medesima Scalmana
Maria.
2.
Il Tribunale riteneva sussistenti sia il requisito del fumus che quello
del periculum in mora.
3.
Avverso tale ordinanza propone ricorso l’interessata personalmente
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Data Udienza: 01/07/2015
sollevando due motivi di gravame con il quali deduce:
3.1
violazione di legge con riferimento al rigetto dell’eccezione di
incompetenza per territorio in ordine al più grave reato di cui all’art. 648
bis cod. pen. nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul
punto. Al riguardo eccepisce che dalla stessa contestazione emerge come la
stessa abbia ricevuto mediante bonifico il denaro proveniente dal fratello
sul proprio conto corrente, acceso presso la filiale di Botticino (BS).
fratello è acceso presso l’Istituto Intesa San Paolo sito in Brescia; sempre a
Brescia il denaro è stato reimpiegato per l’acquisto dell’immobile, che si
trova in Rezzato (BS).
3.2
Assenza del fumus delicti in ordine al reato di cui al capo B) Al
riguardo eccepisce che l’accredito della somma di C.108.150,00 è avvenuto
nel 2006, ben tre anni prima rispetto ai fallimenti ed alle bancarotte
imputate al fratello.
Successivamente è pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso in data
26/6/2015, con la quale la ricorrente da atto della sopravvenuta caranza
d’interesse per essere stata accolta la sua eccezione d’incompetenza
territoriale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La rinuncia sopravvenuta rende il ricorso inammissibile, a norma dell’art.
591, comma 1, lett. D) cod. proc. pen.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere condannata
al pagamento delle spese del procedimento. Non deve essere inflitta
l’ammenda non sussistendo profili di colpa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
Così deciso, il 10 luglio 2015
Il Consigliere estensore
I Pre•’dente
Osserva, inoltre, che lo stesso conto d’origine (c/c n.11782) intestato al