Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29557 del 24/06/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29557 Anno 2015
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

Data Udienza: 24/06/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Esposito Gennaro nato a Napoli il 16/2/1964
di rescissione del giudicato ex art. 625 ter cod. proc. pen. avverso
la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sez. dist. di
Caserta del 18/9/2003 definitiva il 21/4/2006;
sentita la relazione del consigliere dott. Roberto Maria Carrelli
Palombi di Montrone;
lette le conclusioni del Procuratore Generale per l’inammissibilità
del ricorso;
RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del
18/9/2003, confermata con sentenza della Corte d’Appello di Napoli
del 24/2/2006, definitiva il 21/4/2006, Esposito Gennaro veniva

P(A—

p

ritenuto colpevole del delitto di ricettazione e condannato alla pena
di anni uno mesi quattro di reclusione ed C 344,00 di multa.
1.1. Con istanza depositata il 20/4/2015, il condannato ha
proposto richiesta di rescissione del giudicato a norma dell’art. 625 ter
cod. proc. pen. sostenendo che era stato giudicato in contumacia e che

2. Il Procuratore Generale ha chiesto l’inammissibilità dell’istanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. La richiesta è inammissibile in quanto, trattandosi di sentenza
divenuta definitiva il 21/4/2006, ad essa non si applica la nuova
normativa di cui all’art. 625 ter cod. proc. pen. In tal senso si è espressa
la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, in base alla
quale l’istituto della rescissione del giudicato, di cui all’art. 625-ter cod.
proc. pen., si applica solo ai procedimenti nei quali è stata dichiarata
l’assenza dell’imputato a norma dell’art. 420-bis cod. proc. pen., come
modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, mentre, invece, ai
procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente
alla entrata in vigore della legge indicata, continua ad applicarsi la
disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione
dettata dall’art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. nel testo
previgente (sez. U. n. 36848 del 17/7/2014, Rv. 259992).
Nella stessa direzione è poi intervenuto il legislatore, introducendo,
con la legge 11 agosto 2014 n. 118, nella citata legge n. del 2014 l’art.
15 bis, contenente disposizioni di carattere intertemporale, che
testualmente dispone: « Le disposizioni di cui al presente capo si
applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia
stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado. 2. In
deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima
della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad
applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della

2

non aveva avuto mai conoscenza del processo.

presente legge quando l’imputato e’ stato dichiarato contumace e non
e’ stato emesso il decreto di irreperibilità».

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai
sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dell’imputato che lo

ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di
una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella
sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo
determinare in € 1.000,00 .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00
alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 24 giugno 2015

Il Consi
ep….
i e estensore

Il Presidente

ha proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonché –

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