Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29556 del 24/06/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29556 Anno 2015
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Dell’Edera Laura nata a Bari il 7/2/1930
avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari, sezione Riesame, in data
29/1/2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, che
ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento
impugnato limitatamente all’entità della somma sequestrata ed il rigetto nel
resto;
udito per il ricorrente l’avv. Michele La Forgia in sostituzione dell’avv. Niccolo’
Alessandro Dello Russo, che ha concluso riportandosi ai motivi proposti ed
alla memoria depositata e chiedendone l’annullamento del provvedimento
impugnato;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 9/12/2014 il giudice per le indagini preliminari del
tribunale di Bari convalidava il sequestro preventivo d’urgenza avente ad

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Data Udienza: 24/06/2015

oggetto beni intestati a Dell’Edera Laura consistenti in rapporti bancari
instaurati presso la Banca Popolare di Bari per un controvalore complessivo
di € 274.320,83, emesso dal RM. presso il Tribunale di Bari in data
16/12/2014 e contestualmente, tra l’altro, emetteva decreto di sequestro
preventivo nei confronti di Dell’Edera Laura in relazione alle condotte ex art.
648 bis cod. pen. di cui ai capi a), b) e c) della provvisoria imputazione ed
alla condotta ex art. 12 quinquies d.l. n. 306 del 1992 di cui al capo e).

lamentando la sussistenza del fumus del delitto di riciclaggio con particolare
riferimento all’elemento soggettivo.
1.2. Il Tribunale di Bari, con ordinanza del 29/1/2015, rigettava l’istanza,
confermando il provvedimento impugnato.

2. Ricorre per Cassazione l’indagato, per mezzo del suo difensore di fiducia,
sollevando i seguenti motivi di gravame:
2.1. inosservanza ed erronea applicazione di legge, ai sensi dell’art. 606
comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione all’art. 321 cod. proc. pen.,
648 bis cod. pen. ed agli artt. 3 e 4 d. Igs. n. 74 del 2000. Premesso che il
sequestro è stato disposto in relazione al delitto di riciclaggio di cui al capo
e), evidenzia che il suddetto delitto non è neppure configurabile in relazione
a condotte commesse in epoca antecedente alla consumazione del delitto
presupposto, da individuarsi nella presentazione della prima dichiarazione
infedele del 30/9/2008, mentre l’operazione in oggetto, con la quale si
sarebbe concretizzato il riciclaggio risulta perfezionata il 20/5/2008.
Rappresenta, al riguardo, che non può riferirsi, come fatto nel
provvedimento impugnato, a condotte precedenti, che non sarebbero state
contestate, in quanto prescritte, perché nella contestazione cautelare
l’unico richiamo a condotte antecedenti di riciclaggio è stato ipotizzato in
relazione alle operazioni di cui al capo c). Evidenzia che, comunque, trattasi
di un addebito generico << ... denaro proveniente dai reati tributari commessi da Covelli Vito >> che non consente di individuare le annualità
oggetto di illecito, l’entità dell’ipotizzata evasione fiscale ed il superamento
delle soglie di punibilità. Non sono, infatti, indicate il numero delle visite
non fatturate, l’importo dei corrispettivi non dichiarati e la quantificazione
dell’imposta evasa. Ora se il profitto del reato di dichiarazione infedele è
costituito dal risparmio d’imposta che ne deriva, e non dall’imponibile
sottratto a tassazione, non poteva essere sottoposto a sequestro l’importo

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1.1. Avverso tale provvedimento proponeva istanza di riesame l’indagata,

di € 250.000,00 sulla base di una generica plausibilità di condotte di
evasione fiscale anche nei due anni antecedenti all’operazione di cui
all’imputazione.
2.3. inosservanza ed erronea applicazione di legge, ai sensi dell’art. 606
comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione all’art. 321 cod. proc. pen.,
648 bis cod. pen. ed agli artt. 3 e 4 d. Igs. n. 74 del 2000. Eccepisce il
relazione al reato di cui al capo c) la carenza dell’elemento soggettivo, non

provenienza delittuosa delle somme di cui al capo d’imputazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso merita accoglimento limitatamente all’entità delle somme
sequestrate, dovendo essere rigettato nel resto, per essere infondate le
altre questioni proposte.
È anzitutto necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di
questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei
provvedimenti in materia di misure cautelari personali e reali. Secondo
l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, in materia di
misure cautelari il sindacato di legittimità che compete alla Corte di
Cassazione è limitato alla verifica dell’esistenza di un logico apparato
argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza la possibilità
di verificare la corrispondenza delle argomentazioni alle acquisizioni
processuali, essendo interdetta in sede di legittimità una rilettura degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione (sez. U. n. 6402 del
30/4/1997, Rv. 207944). Ed in particolare in materia di misure cautelari
reali, il giudizio di legittimità risulta ancora più circoscritto, in quanto cade
in un momento processuale, quale quello delle indagini preliminari,
caratterizzato dalla sommarietà e provvisorietà delle imputazioni; ciò
comporta che in sede di legittimità non è consentito verificare la
sussistenza del fatto reato, ma soltanto accertare se il fatto contestato
possa astrattamente configurare il reato ipotizzato; si tratta, in sostanza, di
verificare un controllo sulla compatibilità fra la fattispecie concreta e quella
legale ipotizzata, mediante una delibazione prioritaria dell’antigiuridicità
penale del fatto (sez. U. n. 6 del 27/3/1992, Rv. 191327; sez. U. n. 7 del
23/2/2000, Rv. 215840; sez. 2 n. 12906 del 14/2/2007, Rv. 236386).
Sulla base di tale premessa, l’ordinanza impugnata non risulta

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essendo provato in alcun modo che la ricorrente fosse a conoscenza della

censurabile, emergendo dalla stessa una motivazione congrua e logica circa
la sussistenza dei presupposti che giustificano l’adozione di una misura
cautelare reale. Segnatamente con riguardo alla dedotta impossibilita’ di
integrazione del delitto di riciclaggio di cui al capo e), nel provvedimento
impugnato viene correttamente rilevato come l’ipotesi accusatoria
formulata nella provvisoria imputazione si riferisce anche a condotte
precedenti al 30/9/2008, ma non contestate, in quanto estinte per

corpo del provvedimento si fa riferimento alle indagini effettuate dalla
Guardia di Finanza nei confronti di Covelli Vito che hanno riguardato anche
gli anni 2005 e 2006 e che hanno portato al rinvenimento di
documentazione extracontabi le, analiticamente riportata nel provvedimento
impugnato, relativa all’attività professionale svolta dal suddetto Covelli Vito
appunto anche negli anni 2005 e 2006; i giudici di Bari hanno poi
evidenziato come anche per quegli anni risultavano accertate condotte
analoghe a quelle accertate per gli anni successivi e ritualmente contestate
aventi ad oggetto importi che risultavano di rilevanza tale da superare
certamente la soglia di punibilità. Ciò si pone perfettamente in linea con la
giurisprudenza costante di questa Corte, pure citata nel provvedimento
impugnato, in base alla quale, ai fini della configurabilità del reato di
riciclaggio non si richiedono l’esatta individuazione e l’accertamento
giudiziale del delitto presupposto, essendo sufficiente che lo stesso risulti,
alla stregua degli elementi di fatto acquisiti ed interpretati secondo logica,
almeno astrattamente configurabile (sez. 2 n. 23396 del 11/5/2005, Rv.
231884; sez. 6 n. 28715 del 15/2/2013, Rv. 257206). Ed appunto nel caso
di specie si e’ fatto correttamente riferimento a condotte, astrattamente
costituenti reato in materia di dichiarazione infedele e fraudolenta di cui
agli art. 3 e 4 d. Igs. n. 74 del 2000 commessi in epoca antecedente alla
data in cui veniva effettuata l’operazione a mezzo della quale si assumere
essersi concretizzato il riciclaggio.
Ed anche con riguardo all’elemento soggettivo dei reati
ipotizzati, il provvedimento impugnato non risulta censurabile, essendosi
fatto riferimento ad una serie di elementi provenienti dalle conversazioni
intercettate, dettagliatamente riportate nel provvedimento impugnato, in
base ai quali, correttamente, si e’ ritenuto, nei limiti della valutazione
consentita al momento dell’emissione di una misura cautelare reale, che il
ricorrente era consapevole della provenienza illecita delle somme di denaro

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prescrizione. E non si tratta affatto di un’indicazione generica, in quanto nel

ricevute dal figlio.
Dove, invece, la ricorrente coglie nel segno e’ con riguardo
alla determinazione delle somme che possono essere sottoposte a
sequestro preventivo. Difatti il profitto del reato presupposto, che come si
e’ visto e’ quello di dichiarazione infedele, in relazione al quale sono state
ipotizzate le condotte di riciclaggio contestate al ricorrente, risulta essere
stato individuato facendosi riferimento all’ammontare dei redditi accertati e

all’ammontare dell’imposta evasa per effetto della dichiarazione omessa o
infedele (sez. 3 n. 9578 del 17/1/2013, Rv. 254748). In tale direzione i
giudici di merito avrebbero dovuto determinare, sulla base degli
accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza nei confronti del Covelli Vito,
l’ammontare del risparmio economico derivante dalla sottrazione degli
importi evasi alla loro destinazione fiscale e limitare il sequestro operato a
tali somme, dato che il profitto del delitto presupposto di dichiarazione
infedele ascrivibile al Covelli Vito deve essere fatto coincidere con quello
del delitto di riciclaggio ipotizzato a carico della madre Dell’Edera Laura
(sez. 2 n. 9392 del 18/2/2015, Rv. 263301). Limitatamente a questo
aspetto ed al fine di colmare la lacuna ora segnalata, il provvedimento
impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo
esame.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato limitatamente all’entità delle somme
sequestrate con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo esame sul punto. Rigetta nel resto.

Così deliberato in camera di consiglio, il 24 giugno 2015

Il Consi
Dott. Ro

estensore
‘a Carrelli Palombi di Montrone

Il Presidente
Dott. Denico all

non dichiarati dal Covelli Vito, laddove invece esso deve ritenersi limitato

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