Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29555 del 24/06/2015
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29555 Anno 2015
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
SENTENZA
Sul ricorso proposto da Covelli Michele nato a Bari il 4/2/1930
avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari, sezione Riesame, in data
.29-1-2.015″
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visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott. Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
del provvedimento impugnato limitatamente all’entità della somma
sequestrata ed il rigetto nel resto;
udito per il ricorrente l’avv. Michele La Forgia in sostituzione dell’avv. Niccolo’
Alessandro Dello Russo, che ha concluso riportandosi ai motivi proposti ed
alla memoria depositata e chiedendone l’annullamento del provvedimento
impugnato;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 9/12/2014 il giudice per le indagini preliminari del
tribunale di Bari convalidava il sequestro preventivo d’urgenza avente ad
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KL/,
Data Udienza: 24/06/2015
oggetto beni intestati a Covelli Michele consistenti in rapporti bancari
instaurati presso la Banca Popolare di Bari per un controvalore complessivo
di C 586.429,43 ed un appartamento di n. 11,5 vani sito in Bari via A.
Vaccaro, emesso dal RM. presso il Tribunale di Bari in data 16/12/2014 e
contestualmente, tra l’altro, emetteva decreto di sequestro preventivo nei
confronti di Covelli Michele in relazione alle condotte ex art. 648 bis cod.
pen. di cui ai capi a), b) e c) della provvisoria imputazione ed alla condotta
1.1. Avverso tale provvedimento proponeva istanza di riesame l’indagato,
lamentando la sussistenza del fumus del delitto di riciclaggio con particolare
riferimento all’elemento soggettivo.
1.2. Il Tribunale di Bari, con ordinanza del 29/1/2015, rigettava l’istanza,
confermando il provvedimento impugnato.
2. Ricorre per Cassazione l’indagato, per mezzo del suo difensore di fiducia,
sollevando i seguenti motivi di gravame:
2.1. inosservanza ed erronea applicazione di legge, ai sensi dell’art. 606
comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione all’art. 321 cod. proc. pen.,
648 bis cod. pen. ed agli artt. 3 e 4 d. Igs. n. 74 del 2000. Premesso che il
sequestro è stato disposto in relazione al delitto di riciclaggio di cui al capo
a), evidenzia che il suddetto delitto non è neppure configurabile in relazione
a condotte commesse in epoca antecedente alla consumazione del delitto
presupposto, da individuarsi nella presentazione della prima dichiarazione
infedele del 30/9/2008, mentre l’operazione in oggetto, con la quale si
sarebbe concretizzato il riciclaggio risulta perfezionata il 1/4/2008.
Rappresenta, al riguardo, che non può riferirsi, come fatto nel
provvedimento impugnato, a condotte precedenti, che non sarebbero state
contestate, in quanto prescritte, perché nella contestazione cautelare
l’unico richiamo a condotte antecedenti di riciclaggio è stato ipotizzato in
relazione alle operazioni di cui al capo c). Evidenzia che, comunque, trattasi
di un addebito generico << ... denaro proveniente dai reati tributari
commessi da Covelli Vito ...» che non consente di individuare le annualità
oggetto di illecito, l'entità dell'ipotizzata evasione fiscale ed il superamento
delle soglie di punibilità. Non sono, infatti, indicate il numero delle visite
non fatturate, l'importo dei corrispettivi non dichiarati e la quantificazione
dell'imposta evasa. Ora se il profitto del reato di dichiarazione infedele è
costituito dal risparmio d'imposta che ne deriva, e non dall'imponibile 2 ex art. 12 quinquies di. n. 306 del 1992 di cui al capo d). sottratto a tassazione, non poteva essere sottoposto a sequestro l'importo
di € 500.000,00 sulla base di una generica plausibilità di condotte di
evasione fiscale anche nei due anni antecedenti all'operazione di cui
all'imputazione.
2.2. inosservanza ed erronea applicazione di legge, ai sensi dell'art. 606
comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 321 cod. proc. pen.,
648 bis cod. pen. ed agli artt. 3 e 4 d. Igs. n. 74 del 2000. Eccepisce che configurare il reato di riciclaggio, non essendo ricollegabili al profitto dei
reati tributari, in quanto era necessario individuare le somme provenienti
dall'evasione fiscale, distinguendole dai legittimi proventi dell'attività
professionale.
2.3. inosservanza ed erronea applicazione di legge, ai sensi dell'art. 606
comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 321 cod. proc. pen.,
648 bis cod. pen. ed agli artt. 3 e 4 d. Igs. n. 74 del 2000. Eccepisce il
relazione al reato di cui al capo c) la carenza dell'elemento soggettivo, non
essendo provato in alcun modo che il ricorrente fosse a conoscenza della
provenienza delittuosa di ciascuno dei numerosi versamenti in contanti
ricevuti nell'arco di quasi sei anni.
2.4. inosservanza ed erronea applicazione di legge, ai sensi dell'art. 606
comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 321 cod. proc. pen.,
648 bis cod. pen. con riferimento alla carenza dell'elemento soggettivo del
delitto di riciclaggio.
2.5. inosservanza ed erronea applicazione di legge, ai sensi dell'art. 606
comma 1 letto. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 321 cod. proc. pen.,
12 quinquies d.l. n. 306 del 1992 e 648 bis cod. pen. per assoluta carenza
di motivazione sulla sussistenza del reato di cui al capo d), che, comunque,
per le condotte antecedenti al 2009, risulta prescritto. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso merita accoglimento limitatamente all'entità delle somme
sequestrate, dovendo essere rigettato nel resto, per essere infondate le
altre questioni proposte.
È anzitutto necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di
questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei
provvedimenti in materia di misure cautelari personali e reali. Secondo 3 tutte le operazioni di cui al capo b) sono insuscettibili, anche in astratto, di l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, in materia di
misure cautelari il sindacato di legittimità che compete alla Corte di
Cassazione è limitato alla verifica dell'esistenza di un logico apparato
argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza la possibilità
di verificare la corrispondenza delle argomentazioni alle acquisizioni
processuali, essendo interdetta in sede di legittimità una rilettura degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione (sez. U. n. 6402 del reali, il giudizio di legittimità risulta ancora più circoscritto, in quanto cade
in un momento processuale, quale quello delle indagini preliminari,
caratterizzato dalla sommarietà e provvisorietà delle imputazioni; ciò
comporta che in sede di legittimità non è consentito verificare la
sussistenza del fatto reato, ma soltanto accertare se il fatto contestato
possa astrattamente configurare il reato ipotizzato; si tratta, in sostanza, di
verificare un controllo sulla compatibilità fra la fattispecie concreta e quella
legale ipotizzata, mediante una delibazione prioritaria dell'antigiuridicità
penale del fatto (sez. U. n. 6 del 27/3/1992, Rv. 191327; sez. U. n. 7 del
23/2/2000, Rv. 215840; sez. 2 n. 12906 del 14/2/2007, Rv. 236386).
Sulla base di tale premessa, l'ordinanza impugnata non risulta
censurabile, emergendo dalla stessa una motivazione congrua e logica circa
la sussistenza dei presupposti che giustificano l'adozione di una misura
cautelare reale. Segnatamente con riguardo alla dedotta impossibilita' di
integrazione del delitto di riciclaggio di cui al capo a), nel provvedimento
impugnato viene correttamente rilevato come l'ipotesi accusatoria
formulata nella provvisoria imputazione si riferisce anche a condotte
precedenti al 30/9/2008, ma non contestate, in quanto estinte per
prescrizione. E non si tratta affatto di un'indicazione generica, in quanto nel
corpo del provvedimento si fa riferimento alle indagini effettuate dalla
Guardia di Finanza nei confronti di Covelli Vito che hanno riguardato anche
gli anni 2005 e 2006 e che hanno portato al rinvenimento di
documentazione extracontabile, analiticamente riportata nel provvedimento
impugnato, relativa all'attività professionale svolta dal suddetto Covelli Vito
appunto anche negli anni 2005 e 2006; i giudici di Bari hanno poi
evidenziato come anche per quegli anni risultavano accertate condotte
analoghe a quelle accertate per gli anni successivi e ritualmente contestate
aventi ad oggetto importi che risultavano di rilevanza tale da superare
certamente la soglia di punibilità. Ciò si pone perfettamente in linea con la 4 30/4/1997, Rv. 207944). Ed in particolare in materia di misure cautelari giurisprudenza costante di questa Corte, pure citata nel provvedimento
impugnato, in base alla quale, ai fini della configurabilità del reato di
riciclaggio non si richiedono l'esatta individuazione e l'accertamento
giudiziale del delitto presupposto, essendo sufficiente che lo stesso risulti,
alla stregua degli elementi di fatto acquisiti ed interpretati secondo logica,
almeno astrattamente configurabile (sez. 2 n. 23396 del 11/5/2005, Rv.
231884; sez. 6 n. 28715 del 15/2/2013, Rv. 257206). Ed appunto nel caso costituenti reato in materia di dichiarazione infedele e fraudolenta di cui
agli art. 3 e 4 d. Igs. n. 74 del 2000 commessi in epoca antecedente alla
data in cui veniva effettuata l'operazione a mezzo della quale si assumere
essersi concretizzato il riciclaggio.
Le doglianze proposte risultano infondate anche con riguardo alla
ritenuta configurabilità del delitto di riciclaggio di cui al capo b), in quanto
risultano correttamente individuati, anche alla luce delle considerazioni
sopra svolte, i reati presupposto della condotta di riciclaggio
provvisoriamente contestata che sono sempre quelli in materia di
dichiarazione infedele e fraudolenta di cui agli art. 3 e 4 d. Igs. n. 74 del
2000. Ed in Tribunale ha correttamente chiarito, rispondendo allo specifico
motivo di gravame proposto dalla difesa, che non era necessario
dimostrare che il denaro utilizzato per il pagamento delle rate del mutuo
fosse proprio quello proveniente dal reato, essendo sufficiente ipotizzare la
disponibilità da parte del ricorrente di somme provenienti dalle evasioni
d'imposta ascrivibili al figlio.
Ed anche con riguardo all'elemento soggettivo dei reati ipotizzati, il
provvedimento impugnato non risulta censurabile, essendosi fatto
riferimento ad una serie di elementi provenienti dalle conversazioni
intercettate, dettagliatamente riportate nel provvedimento impugnato, in
base ai quali, correttamente, si e' ritenuto, nei limiti della valutazione
consentita al momento dell'emissione di una misura cautelare reale, che il
ricorrente era consapevole della provenienza illecita delle somme di denaro
ricevute dal figlio.
Quanto poi al reato di cui al capo d), deve escludersi la denunciata
carenza assoluta di motivazione, avendo il Tribunale fatto rinvio, ai fini
della sussistenza dei presupposti per l'emissione della misura cautelare
reale anche in relazione al reato di cui all'art. 12 quinquies d.l. n. 306 del
1992, alle medesime argomentazioni in forze delle quali si erano ritenuti 5 di specie si e' fatto correttamente riferimento a condotte, astrattamente configurabili i reati di riciclaggio ipotizzati nei capi precedenti. Ed e' noto
che il reato di intestazione fittizia o di fraudolento trasferimento di denaro,
beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge sulle misure di
prevenzione patrimoniale può concorrere con quello di riciclaggio (sez. 6 n.
18496 del 9/11/2011, Rv. 252658).
Dove, infine, il ricorrente coglie nel segno e' con riguardo alla
determinazione delle somme che possono essere sottoposte a sequestro quello di dichiarazione infedele, in relazione al quale sono state ipotizzate
le condotte di riciclaggio contestate al ricorrente, risulta essere stato
individuato facendosi riferimento all'ammontare dei redditi accertati e non
dichiarati dal Covelli Vito, laddove invece esso deve ritenersi limitato
all'ammontare dell'imposta evasa per effetto della dichiarazione omessa o
infedele (sez. 3 n. 9578 del 17/1/2013, Rv. 254748). In tale direzione i
giudici di merito avrebbero dovuto determinare, sulla base degli
accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza nei confronti del Covelli Vito,
l'ammontare del risparmio economico derivante dalla sottrazione degli
importi evasi alla loro destinazione fiscale e limitare il sequestro operato a
tali somme, dato che il profitto del delitto presupposto di dichiarazione
infedele ascrivibile al Covelli Vito deve essere fatto coincidere con quello
del delitto di riciclaggio ipotizzato a carico del padre Covelli Michele (sez. 2
n. 9392 del 18/2/2015, Rv. 263301). Limitatamente a questo aspetto ed al
fine di colmare la lacuna ora segnalata, il provvedimento impugnato deve
essere annullato con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo esame. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato limitatamente all'entità delle somme
sequestrate con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo esame sul punto. Rigetta nel resto. Così deliberato in camera di consiglio, il 24 giugno 2015 p, Il Consiglis
Dott. Rob Il Presidente ensore
i Palombi di Montrone Dott. D enico lo e,..k_e52c7 preventivo. Difatti il profitto del reato presupposto, che come si e' visto e'