Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29555 del 03/07/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 29555 Anno 2014
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ANDRIESESCU MIHAI DANIEL N. IL 31/07/1991
avverso la sentenza n. 21/2014 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 29/05/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
464a/sentite le conclusioni del PG Dott. Ai.a. C t’ 4

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 03/07/2014

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RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 29 maggio 2014 la Corte d’appello di Catanzaro ha disposto la
consegna di Andriesescu Mihai Daniel all’Autorità giudiziaria rumena (Tribunale di
Petrosani) a seguito di un rn.a.e. esecutivo emesso il 12 marzo 2014 con riferimento alla
pena di anno uno di reclusione, inflitta con sentenza definitiva pronunciata dalla su
indicata Autorità giudiziaria il 10 ottobre 2013 per il delitto di lesioni personali da lui
commesso in data 10 dicembre 2012.

2.

Avverso la su indicata pronuncia della Corte d’appello di Catanzaro ha

legge e carenze motivazionali con riferimento agli artt. 125, comma 3 e 546 c.p.p.,
nonché riguardo agli artt. 6, commi 3, 5 e 6 e 18, lett. r), della I. n. 69/2005, poiché la
sentenza di condanna oggetto del m.a.e. non è stata inviata nei termini di legge alla Corte
d’appello. Si lamenta, inoltre, la mancata conoscenza della sentenza di condanna e del
processo, nonché il fatto che egli ha inteso recarsi in Catanzaro non per sottrarsi
all’esecuzione della pena, ma al fine di ricongiungersi con il proprio genitore, che da circa
tre anni risiede ed esercita una stabile attività lavorativa in Catanzaro, e con la propria
compagna ed i due figli, che già da diversi anni vi risiedono.

CONSIDERATO IN DIRITTO

,

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.

4. Secondo una pacifico orientamento interpretativo delineato da questa Suprema
Corte (Sez. 6, n. 14710 del 09/04/2010, dep. 16/04/2010, Rv. 246747), la nozione di
“residenza” che viene in considerazione per l’applicazione dei diversi regimi di consegna
previsti dalla L. 22 aprile 2005 n. 69, presuppone l’esistenza di un radicamento reale e
non estemporaneo dello straniero nello Stato, tra i cui indici concorrenti vanno indicati la
legalità della sua presenza In Italia, l’apprezzabile continuità temporale e stabilità della
stessa, la distanza temporale tra quest’ultima e la commissione del reato e la condanna
conseguita all’estero, la fissazione in Italia della sede principale, anche se non esclusiva, e
consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, il pagamento eventuale di oneri
contributivi e fiscali. Da tali indici è possibile prescindere solo per il cittadino comunitario
che abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente in conseguenza di un soggiorno in
Italia per un periodo ininterrotto di cinque anni.
Corretta, dunque, deve ritenersi sul punto la motivazione dell’impugnata sentenza,
allorquando ha posto in rilievo il dato, dal ricorrente non smentito, né criticamente
affrontato, della sua precaria permanenza in Italia, a nulla rilevando, evidentemente, la
diversa circostanza di fatto inerente all’affermato radicamento nel territorio del proprio
genitore.

personalmente proposto ricorso per cassazione l’Andriesescu, che ha dedotto violazioni di

5. In merito alle residue doglianze difensive, peraltro solo genericamente prospettate
in ricorso, v’è da osservare che, in tema di mandato di arresto europeo, è legittima la
decisione di consegna in forza di un m.a.e. esecutivo anche se non sia stata allegata o
acquisita in via integrativa la copia della sentenza di condanna a pena detentiva che ha
dato luogo alla richiesta, qualora la documentazione in atti, come avvenuto nel caso in
esame, contenga tutti gli elementi conoscitivi necessari e sufficienti per la decisione
stessa (Sez. F, n. 33389 del 13/08/2009, dep. 14/08/2009, Rv. 244754).
Nel caso di specie, invero, la base indiziaria posta a fondamento del mandato di
arresto europeo, sì come ivi specificamente descritta con l’indicazione delle relative fonti
di prova orale e documentale, consente di ritenere ampiamente soddisfatte le finalità del

valutazione in ordine all’adeguatezza del materiale indiziario che sorregge il
provvedimento cautelare emesso dall’Autorità giudiziaria dello Stato di emissione (Sez. F,
n. 32381 del 24/08/2010, dep. 27/08/2010, Rv. 248254; Sez. 6, n. 35832 del
17/09/2008, dep. 18/09/2008, Rv. 240722).
Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, infine, risulta chiaramente dal
contenuto del m.a.e. che egli ha personalmente presenziato al processo a suo carico, ha
goduto di assistenza difensiva e, pur non avendo ricevuto la decisione, ha diritto ad un
riesame della causa, che può portare alla revoca della iniziale pronuncia nei suoi confronti
adottata.

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue per legge la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché di una somma in favore della
Cassa delle ammende, che stimasi equo determinare nella misura di euro 1.000,00
(mille).
La Cancelleria provvederà alla tempestiva comunicazione della presente decisione al
Ministro della Giustizia ai sensi dell’art. 22, comma 5, della L. n. 69 del 2005.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, della L. n. 69
del 2005.

Così deciso in Roma, lì, 3 luglio 2014

Il Consigliere estensore

residente

controllo demandato sul punto al giudice nazionale, dai cui poteri, peraltro, esula qualsiasi

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