Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29550 del 09/06/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29550 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
GENOVA
nei confronti di:
OFFELLINI CORRADO N. IL 12/06/1969
avverso la sentenza n. 361/2014 TRIBUNALE di GENOVA, del
15/04/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 09/06/2015

OSSERVA
Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di
Genova ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è stata
applicata a Offellini Corrado la pena concordata tra le parti, ex art. 444
cod. proc. pen. e, chiedendone l’annullamento, deduce che il giudice
avrebbe omesso motivazione sul trattamento sanzionatorio: circa
l’applicazione del regime della continuazione con riguardo ad altro

dell’imputato; e con riguardo alla concessione del beneficio della
sospensione condizionale della pena .
Il ricorso è manifestamente infondato. Questa Corte ha stabilito: “La
sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle
parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui
all’art.129 cod. proc. pen., puo’ essere oggetto di controllo di
legittimita’, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo
della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause di
non punibilità di cui all’art.129 succitato”. (Cass. pen. sez. 3, 18.6.99,
Bonacchi ed altro, 215071). Inoltre, la richiesta di applicazione della
pena e l’adesione alla pena proposta dall’altra parte integrano, un
negozio di natura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica
del giudice che ne ha accertato la correttezza, non è revocabile
unilateralmente, sicché la parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito e
che ha così rinunciato a far valere le proprie difese ed eccezioni, non è
legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi in
contrasto con l’impostazione dell’accordo al quale le parti
processuali sono addivenute. Ciò in quanto la pena irrogata non è, né è
stata criticata, come illegale.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Roma, li 9.6.2015

Il Consigliere estensore
Fabrizio Di Marzio

Il Presidente
Franco Fiandanese

delitto, oggetto di una precedente sentenza di condanna a carico

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