Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2955 del 13/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2955 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAPRI° GIUSEPPE N. IL 08/10/1977
avverso la sentenza n. 882/2009 TRIB.SEZ.DIST. di MARCIANISE,
del 25/05/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 13/11/2015

1) Con sentenza del 25.5.2010 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. di
Marcianise, in composizione monocratica, condannava Caprio Giuseppe, previo
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena (sospesa alle
condizioni di legge) di euro 800,00 di ammenda per il reato di cui all’art.5 lett.b)
L.283/1962.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l’imputato, deducendo l’errata e/o
illogica valutazione delle prove e la mancata applicazione dell’art.5 c.p., e chiedendo di
essere mandato assolto per insussistenza del fatto.
Trattandosi di condanna alla sola pena dell’ammenda e quindi di sentenza inappellabile
(art.593 .comma 3 c.p.p.), l’impugnazione veniva qualificata come ricorso per cassazione
e gli atti trasmessi a questa Corte ex art.568 comma 5 c.p.p.
2) Il ricorso (così qualificata l’impugnazione) è manifestamente infondato.
2.1) Esso “risente” palesemente del fatto che si intendeva proporre appello avverso la
sentenza del Tribunale e quindi si chiedeva un riesame del merito della vicenda
processuale.
L’art. 568 comma 5 c.p.p. stabilisce che l’impugnazione è ammissibile a prescindere
dalla qualificazione data ad essa, per un ovvio principio di conservazione del mezzo di
impugnazione impropriamente denominato. La diversa qualificazione non determina,
però, una modificazione per così dire “funzionale” dell’impugnazione, altrimenti si
attribuirebbe sostanzialmente alla parte la possibilità di appellare sentenze ritenute
dal legislatore inappellabili. I contenuti possibili dell’impugnazione restano quindi
sempre quelli del ricorso ex art.606 c.p.p.
2.2) Il Tribunale con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, dopo aver
premesso che, presso la pescheria gestita dall’imputato, erano detenuti per la
vendita Kg 30 di cozze e Kg. 10 di vongole in cattivo stato di conservazione, ha
ritenuto, con motivazione congrua ed immune da vizi, che sussistessero tutti gli
elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato ascritto (pag.3).
2.3.) Il ricorrente, oltre a richiamare impropriamente l’art.5 c.p., richiede una
rivisitazione del materiale probatorio,
Tali censure non tengono conto, però, che il controllo demandato alla Corte di
legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi
attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato,
senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il
giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i
risultati dell’interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle
acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo.

1

OSSERVA

2.4) Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità, al versamento
alla cassa delle ammende della somma che pare congruo determinare in euro 1.000,00.
E’ appena il caso di aggiungere che l’inammissibilità del ricorso preclude la possibilità
di dichiarare la prescrizione, maturata dopo l’emissione della sentenza.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 13 novembre 2015
Il Consiglier est.
resicl(ztn

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