Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29549 del 09/06/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29549 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TIRINNANZI ANNAMARIA N. IL 28/10/1977 parte offesa nel
procedimento
c/
IGNOTI
avverso l’ordinanza n. 2855/2014 GIP TRIBUNALE di LIVORNO, del
10/09/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 09/06/2015

RITENUTO IN FATTO
Con il decreto impugnato il GUP del tribunale di Livorno ha disposto
archiviazione del procedimento contro ignoti n. 2855/14 IGN. GIP.
Contro detta pronunzia ricorre la persona offesa Tirinnanzi Annamaria
lamentando violazione di legge in relazione all’art. 408 3 0 comma; 409 cod.
proc. pen. e 126 disp. att. cod. proc. pen per avere il gip disposto

offesa per presentare opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal
pubblico ministero.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Dall’esame degli atti emerge che in data 30 giugno 2014 il pubblico ministero
ha chiesto archiviazione del fascicolo in oggetto disponendo che ne fosse
informato anche il querelante che ne aveva fatto richiesta sensi dell’art. 408
2 0 comma cod. proc. pen. nella denuncia querela presentata. La richiesta di
archiviazione è stata notificata alla persona offesa il giorno 5 agosto 2014.
Considerati i termini di sospensione dovuti al periodo feriale, il termine di 10
giorni concesso alla persona offesa per proporre opposizione ai sensi dell’art.
410 cod. proc. pen., decorrente dal 15 settembre 2014, sarebbe ispirato il 26
settembre 2014. La persona offesa ha presentato opposizione in data 24
settembre 2014, dunque entro il termine prescritto. Tuttavia, prima dello
spirare di detto termine, il gip ha provveduto in accoglimento della richiesta
del pubblico ministero: con decreto in data 10 settembre 2014 (la persona
offesa ha avuto conoscenza del provvedimento il successivo giorno 8
novembre 2015, data in cui richiedeva ed estraeva immediatamente copia del
provvedimento presentando dunque nei termini il ricorso si decide).
Ne consegue l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con
trasmissione degli atti al Tribunale di Livorno.
PQM
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione
degli atti al Tribunale di Livorno.
Roma, 9.6.2015

l’archiviazione prima dello spirare del termine di 10 giorni assegnato alla parte

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