Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29547 del 13/05/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29547 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARBONARO GONZALO MANUEL N. IL 16/01/1979
avverso l’ordinanza n. 36/2015 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
02/02/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
–m
lotte/sentite le conclusioni del PG Dott. t- t.4., e4 o (2-r
(-1,/

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 13/05/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ordinanza pronunciata in data 5 maggio 2014 il Tribunale del riesame di Roma ha
annullato, relativamente al reato associativo di cui al capo sub A) – ex art. 74 del D.P.R. n.
309/90 – l’ordinanza del 2 dicembre 2013 con cui il G.i.p. del Tribunale di Roma ha applicato a
CARBONARO Gonzalo Manuel la misura della custodia cautelare in carcere, confermando invece
la medesima ordinanza in ordine ai reati di concorso nell’illegale acquisto ed importazione di

ai capi sub B) e D), il primo accertato in Genova e nel territorio nazionale nel dicembre 2011,
ed il secondo in Roma il 20 agosto 2012.
Con sentenza in data 22 ottobre 2014 questa Corte annullava detta ordinanza con rinvio per
rilevate carenze motivazionali con riguardo alle deduzioni ed obiezioni illustrate dalla difesa
nella memoria depositata agli atti e alla esigenza di un puntuale approfondimento volto ad una
compiuta verifica dei riscontri esterni individualizzanti in merito alla commissione del reato di
importazione di stupefacenti ipotizzato nel capo sub D), non avendo il Tribunale affrontato
criticamente la disamina delle implicazioni legate agli elementi di contraddittorietà emergenti
dall’incrocio dei dati investigativi in narrativa menzionati, il cui contenuto sembrava offrire
indicazioni di segno difforme, e di rilievo potenzialmente decisivo, circa la esatta ricostruzione
della collocazione temporale della presenza del ricorrente ad Amsterdam in un periodo
compatibile con l’arrivo nella capitale olandese della coindagata Vesce.
Il tribunale del riesame con l’ordinanza in data 2 febbraio 2015 confermava l’ordinanza
impugnata in ordine ai reati contestati ai capi B) e D), fermo restando l’annullamento già
disposto limitatamente al reato contestato al capo A). Con riguardo alle deduzioni difensive
illustrate nella memoria rilevava che i punti descritti alle lettere a), c) e d) non dovevano
essere affrontati perché: 1)l’ordinanza genetica era stata annullata in relazione alla posizione
dell’indagato con riferimento al contestato reato associativo; 2) la corte di cassazione aveva
confermato il quadro indiziario con riguardo al capo B) e non aveva rappresentato ragioni di
inattendibilità personale ed intrinseca del dichiarante Di Vito Daniele, considerato che i rilievi
critici erano incentrati solo sulla verifica dei riscontri esterni.
Con riguardo al capo D riteneva che il dato indiziario che aveva confermato che l’incontro in
Olanda fra CARBONARO e la VESCE aveva avuto luogo era emerso attraverso la visione delle
registrazioni fono-video accertate all’interno della memoria del telefono cellulare sequestrato in
data 20 agosto 2012 alla VESCE e attraverso le intercettazioni delle conversazioni intervenute
successivamente all’arresto della donna fra il CARBONARO e RASETTI Luna nel corso delle
quali l’uomo si premurava di chiedere informazioni sulla detenzione di VESCE Giovanna e di
chiedere di poter acquisire “copia delle indagini” impegnandosi a sostenere le spese legali della
donna arrestata. Il Tribunale riteneva sussistenti anche le esigenze cautelari tutelabili solo con
la misura in atto.
1

sostanze stupefacenti (ex artt. 81 cpv., 110 c.p., 73 comma 1, del su citato D.P.R.), ascrittigli

Ricorre per Cassazione l’imputato deducendo insufficienza della gravità indiziaria con riguardo
al capo D). Sostiene il ricorrente che il giudice del rinvio ha dapprima evidenziato quale fosse
la lacuna da colmare asserendo che la corte di cassazione aveva incentrati i propri rilievi sulla
dimostrazione del riscontro esterno della presenza del ricorrente in un periodo compatibile con
l’arrivo nella capitale olandese della coindagata VESCE per poi però spostare la propria
indagine esclusivamente su altra e diversa questione e cioè la presenza dell’indagato in Olanda
nell’agosto 2012. Rileva che quest’ultima incontroversa circostanza non ha però alcun rilievo
rispetto al dictum della Suprema Corte e al perimetro decisorio del giudizio di rinvio. Ritiene

stata chiara nello stabilire chee l’accertamento del tribunale del riesame avrebbe dovuto
incentrarsi su una ipotetica permanenza del CARBONARO ad Amsterdam anche oltre l’8 e cioè
tra il 9 e il 18 agosto 2012 essendo questi giorni in cui il presunto corriere si trovava nei Paesi
Bassi. Sostiene che in assenza di elementi attestanti la simultanea presenza di CARBONARO e
VESCE ad Amsterdam, dai quali si sarebbe potuto ragionevolmente inferire un loro incontro, in
relazione al reato contestato, il tribunale del riesame ha risolto la questione disquisendo che “i
due indagati si sono coordinati per incontrarsi ad Amsterdam nell’agosto 2012”. Ritiene che
tale affermazione rappresenta l’ulteriore e inconfutabile dimostrazione della carenza indiziaria
su un effettivo e non solo potenziale incontro ad Amsterdam nell’agosto 2012 fra i due presunti
concorrenti nel reato. In buona sostanza secondo il ricorrente la lacuna motivazionale
dell’ordinanza cassata si è perpetuata in quella oggi impugnata non avendo il tribunale risposto
alle osservazioni del giudice remittente.
Sostiene che anche in punto di esigenze cautelari il tribunale del riesame non ha tenuto in
debita considerazione gli ammonimenti contenuti nella sentenza di annullamento. In
particolare non ha tenuto conto dei rilievi e delle obiezioni illustrate al riguardo dalla difesa
nella memoria depositata. In particolar è rimasta priva di considerazione l’obiezione difensiva
in riferimento al tempo trascorso dalla commissione dell’ultimo ipotizzato reato, posto che i
fatti contestati sono anteriori di circa due anni rispetto all’applicazione della misura custodiale.
L’ordinanza impugnata non ha attualizzato il pericolo di recidiva anche soprattutto alla luce
delle indagini poste in essere successivamente all’ordinanza dalle quali emerge che il ricorrente
ha sospeso l’attività allorché i suoi sodali sono stati arrestati. Sostiene che le esangui
argomentazioni adottate dal tribunale poggiano esclusivamente sulla presunta partecipazione
del ricorrente ai due ipotizzati reati di traffico di sostanze stupefacenti senza alcun accenno alla
personalità dell’indagato derivante da elementi estranei alla condotta contestata.
Il 12.5.2015 veniva depositata rinuncia al ricorso sottoscritta dal ricorrente.
L’impugnazione è inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1 lett. d), in relazione all’art. 589
c.p.p., per rinuncia al ricorso. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese
processuali, e al versamento della somma di 500,00 euro in favore della Cassa delle ammende.

2

che il collegio del rinvio ha eluso il principio di diritto fissato nella sentenza rescindente che è

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
e al versamento della somma di 500,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma il 13.52015

Giovanna VERGA

Il Presidente
F anco FIcATANESE

Il Consigliere estensore

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