Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29545 del 13/05/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29545 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SIMONETTI PASQUALE N. IL 18/08/1956
avverso l’ordinanza n. 1/2015 TRIB. LIBERTA’ di TRIESTE, del
27/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere ott, SANDRA RECCHIONE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. j /uf\b-b
eizw-e9-aA-0
At-z-

Udit i diftìsor Avv.;

Data Udienza: 13/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1.11 tribunale di Trieste confermava l’ordinanza di convalida del sequestro preventivo di
alcuni accessori di note marche rinvenuti nell’esercizio commerciale del Simonetti. Si
procedeva per i reati di cui agli artt., 474 e 648 cod. pen. Il tribunale riteneva assolto l’onere 019k42.
motivazione in relazione alla finalità investigative poste a sostegno del vincolo che venivano
individuate dal pubblico ministero

nella necessità di

disporre accertamenti tecnici

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore degli imputati che
deduceva:
2.1. violazione degli artt. 24 e 111 Cost. Si deduceva la violazione del diritto di difesa laddove
si indicava a sostegno della contraffazione l’esistenza di una perizia depositata nell’ambito di
altro procedimento nell’ambito del quale erano stati sequestrati capi simili; tale perizia non
veniva riversata nel fascicolo del pubblico ministero ma solo evocata;
2.2. violazione degli artt. 474 e 648 cod. pen. si deduceva la mancanza di prova della
contraffazione e segnatamente della idoneità dei prodotti vincolati a trarre in inganno il
consumatore; sì instava per il riconoscimento della grossolanità del falso e dunque per
l’inquadramento del fatto nella categoria del reato impossibile;
2.3.violazione dell’art. 355 cod. pen. Si lamentava la mancata indicazione della condotta per
cui si procede nel decreto di sequestro e la assenza di «una pur sommaria indicazione dei dati
costitutivi e storicamente rilevanti dei fatti contestati»
2.4. violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. si deduceva la assoluta carenza di motivazione in
relazione alla indicazione delle finalità investigative poste a sostegno del vincolo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Nessuna violazione del diritto di difesa
può ritenersi sussistente nel caso in esame. Così come ha dato atto il Tribunale del riesame, il
sequestro risulta, infatti, effettuato sulla base di una affermazione contenuta nell’informativa di
reato datata 12/9/2014 dei Carabinieri – pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni – che
hanno dato atto che le borse sequestrate hanno le identiche caratteristiche di altri articoli
contraffatti già sequestrati dallo stesso Nucleo Investigativo e già periziati.
Fermo restando che nessuno ha impedito all’indagato di effettuare proprio in vista della
decisione del Tribunale del riesame una perizia al fine di dimostrare le reali caratteristiche dei
beni sequestrati e di produrla ai Giudici territoriali, non va dimenticato che nella fase cautelare
il Tribunale del riesame era semplicemente chiamato a valutare il fumus della sussistenza degli
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relativamente alla contraffazione del marchio

ipotizzati reati ed in relazione a ciò i rilevi dei Carabinieri al riguardo sono stati ritenuti più che
sufficienti a concretizzare lo stesso senza, che fosse necessaria la materiale produzione della
menzionata perizia, peraltro, come detto, non direttamente riguardante i beni sottoposti a
sequestro. D’altro canto è principio consolidato che “in sede di riesame del sequestro
probatorio, il Tribunale è chiamato a verificare l’astratta sussistenza del reato ipotizzato,
valutando il “fumus commissi delicti” sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati
e, quindi, della sussistenza dei presupposti che giustificano il sequestro” (Cass. Sez. 5,

momento tale congruità è stata ritenuta sussistente in relazione a quanto affermato dai
Carabinieri / nessuna violazione del diritto della difesa (che ha potuto comunque conoscere il
contenuto dell’informativa) risulta ravvisabile al riguardo.
2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Si è detto che il ricorrente si
duole del fatto che il provvedimento impositivo della misura cautelare reale è stato emesso
sulla scorta di valutazioni personali degli operanti in assenza di un preventivo accertamento
tecnico e che, in ogni caso, ci si troverebbe di fronte ad una falsificazione “grossolana” tale da
non poter trarre in inganno gli eventuali acquirenti dei beni. La questione risulta già posta al
Tribunale del riesame che vi ha dato un’adeguata risposta in punto di diritto dando altresì atto
che le affermazioni di parte ricorrente circa il fatto che la merce sequestrata non riproduceva ì
loghi dei noti marchi ma si è limitata a parafrasarli è rimasta priva di qualsiasi riscontro di
carattere fotografico o documentale.
3. E’ inammissibile anche il terzo motivo di ricorso. Quanto alla motivazione in ordine alla
astratta configurabilità del reato per cui si procede il collegio condivide la giurisprudenza di
legittimità secondo cui la legittimità del sequestro probatorio deve essere valutata non già
nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell’accusa, ma in riferimento
all’idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l’espletamento di
ulteriori indagini, per acquisire prove certe o prove ulteriori del fatto, non esperibili senza la
sottrazione all’indagato della disponibilità della “res” o l’acquisizione della stessa nella
disponibilità dell’A.G. (Cass. Sez. 3, n. 15177 del 24/03/2011 Rv. 250300). Mentre nel caso
di sequestro preventivo l’accertamento del

fumus commissi delicti

ha ad oggetto la

individuazione di concreti elementi atti a configurare la sussistenza del reato, in tema di
sequestro probatorio il fumus, per la specificità delle ragioni che giustificano la misura reale,
deve essere valutato con riferimento alla idoneità dei concreti elementi su cui si fonda la
notizia di reato a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini da parte della pubblica
accusa sull’oggetto del reato stesso o su cosa ad esso pertinente, ai fini della acquisizione di
prove certe o di ulteriori prove della sua commissione; indagini non esperibili senza la
sottrazione della disponibilità della cosa all’indagato ovvero l’acquisizione della sua disponibilità
da parte dell’autorità giudiziaria. Peraltro, i concreti elementi indicati dal P.M. devono essere
valutati esclusivamente al fine di verificare la configurabilità del reato e la necessità
dell’acquisizione probatoria cui il sequestro è finalizzato, ma non per effettuare un giudizio di
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Sentenza n. 24589 del 18/04/2011, dep. 20/06/2011, Rv. 250397) con la conseguenza che nel

merito sulla fondatezza dell’accusa, (per tutte sez. un. 20.11.1996 n. 23 del 1997, Bassi ed
altri, RV 206657).
Si ritiene cioè che i beni vincolati con il sequestro probatorio possano anche non essere
immediatamente dimostrativi del reato per cui si procede, ma abbiano un potenziale probatorio
sviluppabile attraverso successivi accertamenti che presuppongono la disponibilità dei beni
stessi da parte dell’autorità che dirige l’attività investigativa. Tale configurazione del vincolo
probatorio necessariamente attenua l’onere di motivazione in ordine alla configurabilità del

configurabilità.
Tale connotazione del vincolo probatorio non richiede che il reato per cui si procede sia
definito in tutti i suoi elementi costitutivi con la completa descrizione delle condotta, essendo
sufficiente, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente anche il semplice richiamo agli
articoli del codice penale indicativi dei reati per cui si procede ai fini della dimostrazione della
astratta configurabilità del fatto, ovvero del presupposto del vincolo probatorio.
4. Anche il motivo di ricorso che deduce l’insufficiente indicazione della finalità probatoria
risulta manifestamente infondato Secondo parte della giurisprudenza della Corte di cassazione
il decreto di convalida del sequestro probatorio può essere sorretto da una motivazione
enunciata mediante formule estremamente sintetiche o prestampate, quando, avuto anche
riguardo agli atti processuali ivi richiamati, siano adeguatamente esplicitate le ragioni
probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità delle cose sequestrate (Cass., sez. 3, n.
del 24/06/2014 Cc., Rv. 259949).
Così si è ritenuto sufficientemente argomentato il provvedimento nel quale il Pubblico Ministero
richiami per relationem, ai fini dell’individuazione del fatto per cui si procede e delle ragioni del
sequestro, gli atti redatti dalla polizia giudiziaria, senza necessità di riprodurli; è stata esclusa,
in tale ipotesi, una eventuale lesione del diritto di difesa, che risulta garantito dalla consegna
del verbale di sequestro e, comunque, dalla notifica del provvedimento del pubblico ministero
e dal successivo deposito ex art. 324 comma sesto cod. proc. pen. (Sez. III n. 20769, 3
giugno 2010; Sez. Il n. 38603 18 ottobre 2007; Sez. V n. 7278, 28 febbraio 2006; Sez. V n.
2108, 8 giugno 2000). E’ stato, cioè, ritenuto sufficiente che il provvedimento di convalida di
sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero o il decreto di sequestro probatorio
contengano, quantomeno, una indicazione, ancorché essenziale e sintetica, delle esigenze
probatorie che giustificano il vincolo.
Sviluppando tali linee interpretative in materia di contraffazione di marchi, la Corte di
Cassazione ha ritenuto, con riguardo al sequestro probatorio di merce presuntivamente
contraffatta, che il decreto deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in
ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la “res” sequestrata ed il reato
oggetto di indagine, ma non anche in ordine alla necessità di esso in funzione
dell’accertamento dei fatti, poiché l’esigenza probatoria del corpo del reato è “in re ipsa”
(Cass., sez. 2, n. 23212 del 09/04/2014 Rv. 259579).
3

reato presupposto, che può considerarsi circoscritto alla dimostrazione della sua astratta

Tale ultimo approdo non è condiviso da quella parte della giurisprudenza della Corte di
cassazione secondo cui è nullo il decreto di convalida del sequestro probatorio operato dalla
polizia giudiziaria su cose costituenti corpo di reato, in difetto di idonea motivazione in ordine
al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti, ritenendo
meramente apparente la motivazione sintetizzata nell’espressione “trattandosi di corpo del
reato di cui all’art. 474 c.p.” (Cass. sez. 3 n. 37187 del 06/05/2014 Cc. Rv. 260241; Cass.

240353)
eSsafte
«1″- )1/4 )- 4- beek
be—disomogeneità interpretative che si registrano

rispetto alla motivazione delle finalità

investigative cui il sequestro probatorio deve essere finalizzato, il collegio

ritiene che il

grado di approfondimento della motivazione sul punto debba essere coerente con le
caratteristiche del caso concreto ed avere, in ogni caso, adeguata capacità dimostrativa in
ordine alle ragioni che sorreggono il vincolo probatorio.
Sicchè laddove il nesso tra vincolo reale e finalità investigativa ha i caratteri dell’evidenza
aditA.
l’oneretimotivazione può ritenersi assolto anche attraverso il ricorso a formule sintetiche,
essendo di immediata percezione la connessione probatoria tra il vincolo ed il corretto
sviluppo dell’attività investigativa.
L’onere deve essere adempiuto invece in modo più specifico ed approfondito ove il nesso non
sia di immediata evidenza in quanto il vincolo riguardi beni che hanno un collegamento
indiretto con il fatto per il cui si procede.
Tale interpretazione è coerente con il fatto che in tema di sequestro probatorio, il rapporto di
pertinenza fra le cose sequestrate e l’ipotesi di reato per cui si procede non può essere
sempre considerato in termini di relazione immediata, ben potendo acquisire rilievo ed essere
oggetto di ricerca ed apprensione ogni elemento utile a ricostruire i fatti che anche in forma
indiretta possono contribuire al giudizio sul merito della contestazione (Cass. sez. 3, n. 13641
del 12/02/2002, Rv. 221275).
Il vincolo reale giustificato dalle esigenze investigative può cioè insistere su beni che hanno
con il fatto un collegamento di evidenza variabile: il che impone un adeguamento degli oneri
motivazionali in coerenza con la evidenza del nesso che avvince la res vincolata al fatto che
si accerta
Sebbene le finalità investigative che legittimano il sequestro devono essere sempre indicate nel
provvedimento che impone il vincolo reale in modo che la motivazione sia idonea a
dimostrare la funzione probatoria del sequestro, la motivazione deve essere modulata in
relazione al caso concreto: sicchè sarà necessaria una motivazione rafforzata ogni volta che il
nesso tra la res vincolata ed il reato per cui si procede sia indiretto, mentre potrà farsi ricorso
ad una formula sintetica nei casi in cui la funzione probatoria del vincolo sia di immediata
evidenza, come nel caso del sequestro di merce contraffatta.

4

sez. 2, n. 9556 del 25/02/2004, Rv. 228389; Cass. Sez. 6, n. 21736 del 12/02/2008,Rv.

5. Alla inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’art. 616 cod. proc.pen. , la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle
Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000 a titolo di sanzione
pecuniaria.

P.Q.M.

_

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
d23242
ekkli euro 1000.00 alla Cassa delle ammende.

L’estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma, il giorno 13 maggio 2014

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