Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29543 del 13/05/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29543 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FIASCHE’ NICOLA N. IL 05/02/1993
avverso l’ordinanza n. 43/2014 TRIB. LIBERTA’ di RAVENNA, del
02/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
el (■.-?_’nTho

Uditi difenso Avv.;

Data Udienza: 13/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1.11 tribunale di Ravenna confermava l’ordinanza di convalida del sequestro preventivo
dell’auto in uso al Fiaschè, indagato per i reati di tentata truffa e tentata estorsione. Si
contestava al Fiaschè di avere utilizzato artifici e raggiri per simulare un incidente di auto, e
di avere successivamente indotto il conducente a pagare la transazione minacciando la
denuncia in caso contrario. Il tribunale dichiarava la tentata truffa non procedibile per

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore degli imputati che
deduceva:
2.1. violazione di legge in relazione agli artt. 324 comma 6 cod proc. pen, 127 comma 7
cod. proc. pen e 125 comma 3 cod. proc. pen.
Si deduceva la mancanza di nesso pertinenziale dell’auto sequestrata al reato di estorsione,
l’unico procedibile assente la querela per il reato di truffa

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato.
1.1.11 ricorrente deduce erroneamente l’assenza del nesso di pertinenzialità tra il tentativo di
estorsione contestata e la autovettura sottoposta a vincolo.
Il collegio condivide l’orientamento secondo cui la previsione di cui all’art. 321 cod.proc.pen.
riconosce al giudice il potere di disporre il sequestro preventivo quando vi è pericolo che la
libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravarne o protrarne le
conseguenze ovvero agevolare la commissione di altri reati. Ne consegue che il pericolo
rilevante, ai fini dell’adozione del sequestro, deve essere inteso in senso oggettivo, come
probabilità di danno futuro, connessa all’effettiva disponibilità materiale o giuridica della cosa o
al suo uso, e deve essere concreto e attuale, e per “cose pertinenti al reato” sono anche quelle
che risultino indirettamente legate al reato per cui si procede, sempre che la libera disponibilità
di esse possa dare luogo al pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze di
detto reato ovvero all’agevolazione nella commissione di altri reati (cass. Sez. 4, n. 36884 del
23/05/2007, Rv. 237592)
Come evidenziato dal Tribunale, l’indagato attraverso il falso incidente predisposto con
l’indispensabile strumento costituito dalla autovettura, azionava la conseguente condotta
estorsiva. La strumentalità dell’auto alla consumazione del reato è resa evidente dalla
impossibilità di prospettare la condotta delittuosa in assenza del bene vincolato.
La valutazione di merito risulta pertanto logica e coerente con le emergenze processuali oltre
che aderente alle linee interpretative tracciate dalla Corte di cassazione. La motivazione

carenza di querela.

dunque oltre a non essere “carente”, come dedotto dal ricorrente, si sottrae al sindacato in
sede di legittimità
Sulla definizione dei confini della giurisdizione di legittimità il collegio ribadisce

che

nell’apprezzamento delle fonti di prova, il compito del giudice di legittimità non è di
sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma solo di stabilire
se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una
corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle

argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre
(v. Cass. SU 13.12.1995 n. 930; Cass. Sez. 6, 5.11.1996 n. 10751; Cass. Sez. 1, 6.6.1997 n.
7113; Cass. 10.2.1998 n. 803; Cass. Sez. 1, 17.12.1998 n. 1507; Cass. Sez. 6, 10.3.1999 n.
863). Dall’affermazione di questo principio, ormai costante nel panorama giurisprudenziale,
discende che esula dai poteri della Cassazione, nell’ambito del controllo della motivazione del
provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi
di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al
giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'”iter”
argomentativo di tale giudice, accertando se quest’ultimo abbia o meno dato conto
adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione (Cass. Sez. 6,
14.4.1998 n. 1354);

2. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento,
in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C
1000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
dis..25,(3c~v~st
dfdi euro 1000.00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 13 maggio 2014

L’estensore

Il Presidente

parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle

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