Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29541 del 27/06/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 29541 Anno 2013
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CICCARELLI DOMENICO N. IL 10/08/1969
avverso l’ordinanza n. 1125/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
25/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
letteiseetite le conclusioni del PG Dott. Dscar tadAt<01-$1.6-0(._.0 cLLQe,.-».#0-4) ;A tc,40 tri Udit kdifensoitAvv.ge4.01, UghbAlti- vg °Le kk. ii,ekt5ku.A-A3 e44.-,felp 01~1 h) Data Udienza: 27/06/2013 Considerato in fatto e ritenuto in diritto 1. Con ordinanza del 25.2.2013 il Tribunale del riesame di Napoli, su ricorso dell'indagato CICCARELLI Domenico avverso la ordinanza cautelare emessa dal G:IP distrettuale del Tribunale di Napoli il 4.1.13, indiziaria a carico del predetto CICCARELLI detto >. Anche la considerazione delle
sopravvenute emergenze affascia in una indistinta valutazione le nuove
dichiarazioni dei collaboratori ed i rinvenimenti documentali assumendo,
altresì,

la rilevanza non meglio spiegata del coinvolgimento

dell’indagato nella gestione dei fuochi pirotecnici.
8.

Quanto precede in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria
assorbe il motivo attinente alle esigenze cautelari.

9.

L’ordinanza deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di
Napoli per nuovo esame alla stregua dei principi di diritto enunciati.

10.

Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria ai sensi
dell’art. 94 co. 1 ter disp. att. c.p.p..

5

il CACCIAPUOTI, la cui unicità è in stridente contrasto con la asserita

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli per nuovo
esame.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 co. 1 ter
disp. att. c.p.p..

Così deciso in Roma, 27.6.2013.

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