Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29540 del 27/06/2013
Penale Sent. Sez. 6 Num. 29540 Anno 2013
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: CAPOZZI ANGELO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CACCIAPUOTI LUIGI N. IL 05/01/1959
avverso l’ordinanza n. 1124/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
25/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
tete/sentite le conclusioni del PG Dott. Osc.,› – C2ih <4n Gu.0
oCzA rJeor -s,
:/k $r
elt (4-Q. Of-U Uditi difensortAvv.; R. cik C bit fr k Akié 2,/.0 eit-m.,(vo l ' gt-ezteA~A..,y0 etei Data Udienza: 27/06/2013 Considerato in fatto e ritenuto In diritto 1. Con ordinanza del 25.2.2013 il Tribunale del riesame di Napoli su
ricorso dell'indagato CACCIAPUOTI Luigi avverso la ordinanza cautelare
emessa dal G:IP distrettuale del Tribunale di Napoli il 4.1.13, carico del predetto in ordine alla partecipazione al clan camorristico
FERRARA-CACCIAPUOTI, radicato nel territorio del Comune di Viliaricca
con ruolo apicale.
2. Avverso la ordinanza del Tribunale propone ricorso per cassazione
l'indagato a mezzo del ministero difensivo deducendo: 2.1. violazione degli artt. 125 co. 3 c.p.p., 111 co. 6 Cost. per
mancanza di autonome e specifiche argomentazioni circa i gravi indizi di
colpevolezza e nullità della ordinanza per difetto di motivazione ex art.
292 co. 2 lett. c) c.p.p. avendo il Tribunale illegittimamente motivato
per relationem il proprio convincimento. 2.2. violazione dell'art. 191 c.p.p. e 16 quater co. 9 I.n. 82/91
quanto alla utilizzabilità contra alios delle dichiarazioni rese dai
collaboratori di giustizia dopo i 180 giorni dalla manifestazione della
volontà di collaborare. 2.3. violazione dell'art. 649 c.p.p. in relazione al pregresso
intervenuto giudizio sul medesimo fatto associativo il cui termine
temporale deve ritenersi esteso al 2005 allorquando il Tribunale di
Napoli - sez. Misure di prevenzione negava a tale data la sussistenza di
elementi idonei a provare l'operatività della associazione. 2.4. violazione ex art. 606 lett. b) c.p.p. In relazione agli artt. 273
c.p.p. e 416 bis c.p.. quanto alla sussistenza della gravità indiziarla e
violazione dell'art. 192 co. 3 e 4 c.p.p. in relazione alla valutazione di
attendibilità intrinseca dei collaboratori di giustizia, le cui dichiarazioni
risultano inconsistenti ed evanescenti e non confortate da riscontri
esterni, obliterandosi altre dichiarazioni che, significativamente,
escludono l'indagato. 2.5. Violazione degli artt. 274-275 co. 3 c.p.p. in ordine alla
sussistenza delle esigenze cautelari e adeguatezza e proporzionalità
della misura, risultando il giudizio espresso dal Tribunale avulso dalla
vicenda specifica e dalla personalità dell'indagato.
3. Il ricorso è fondato per quanto di ragione. confermava detta ordinanza che aveva riconosciuto la gravità indiziarla a 4. Manifestamente infondato è il secondo motivo - espresso peraltro
attraverso un generico assunto - in quanto secondo il più autorevole,
arresto di legittimità, al quale questo Collegio intende aderire, le
dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di
centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare sono
utilizzabili nella fase delle indagini preliminari, in particolare ai fini della
emissione delle misure cautelari personali e reali, oltre che nell'udienza dep. 13 gennaio 2009, n. 150, Correnti; S.U., 25 settembre 2008, dep.
13 gennaio 2009, n. 1151, Petito ed altri; S.U., 25 settembre 2008, dep.
13 gennaio 2009, n. 1152, Petito ed altri, tutte non massimate sul
punto) (Sez. U, Sentenza n. 1149 del 25/09/2008 Rv. 241882 Imputato: Magistris)
5. Il terzo motivo è manifestamente infondato avendo il Tribunale dato
corretta giustificazione del rigetto della eccezione difensiva richiamando
la data di cessazione della permanenza dell'ipotesi associativa già
oggetto di precedente giudizio divenuto definitivo e chiarendo che le
attuali emergenze fanno riferimento ad un periodo successivo. Rispetto
al quale la pretesa estensione al 2005 in virtù della considerazione fatta
in sede di prevenzione non risulta neanche prospettata al Tribunale. 6. Il primo e quarto motivo sono fondati per quanto di ragione. 6.1. L'obbligo di motivare l'ordinanza coercitiva e quella che la
conferma in sede di riesame non è assolto dalla dedizione del
compendio investigativo, nella specie soprattutto dichiarativo, e facendo
leva su di una autoevidenza dello stesso compendio.
6.2. Si tratta, per quanto riguarda il Tribunale del riesame, di
individuare la motivazione offerta dal giudice di prime cure a sostegno
della sua decisione ed eventualmente - ove questa sia carente - di
integrarla, laddove ne sussistano i presupposti di fatto e di diritto.
Cosicchè se è tutto legittima la motivazione «per relationem » della
ordinanza sia impositiva come quella resa in sede di riesame, si tratta
pur sempre di una tecnica redazionale che comunque deve consentire,
prima, la individuazione delle ragioni in fatto e diritto commisurate
all'azione cautelare proposta dall'organo dell'accusa da parte del
provvedimento genetico e, quindi, i motivi della sua condivisione da
parte dell'organo del riesame. E ciò sia che non vi siano state
specifiche deduzioni difensive - in quanto con il ricorso ex alt. 309 c.p.p.
al Tribunale è comunque devoluta l'intera materia ( Sez. 6, Sentenza n.
4294 del 10/12/2012 Rv. 254416 Imputato: Straccia.) , sia che ve ne
2 preliminare e nel giudizio abbreviato. (Conf. S.U., 25 settembre 2008, siano state - gravando specifico obbligo di risposta sul Tribunale laddove
esse riguardino aspetti decisivi.
Come ribadito da questa Corte (Sez. 6, Sentenza n. 113728 del 19/04/2012 Rv. 252645 Imputato: Russo e altro.) per ciò che
attiene all'esposizione dei gravi indizi di colpevolezza, in tema di misure
cautelari personali, l'obbligo di motivazione dell'ordinanza applicativa
della custodia cautelare in carcere, e, tanto più, la giustificazione
conforme che intenda darne il Tribunale del riesame, non può ritenersi
assolto, con la mera elencazione descrittiva degli elementi di fatto,
occorrendo invece una valutazione critica ed argomentata delle fonti
indiziarie, singolarmente assunte e complessivamente considerate, il cui
controllo in sede di legittimità deve limitarsi a verificarne la rispondenza
alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza di completezza
espositiva (cfr. in termini: cass. pen. sez. 6, 40609/2008 Rv. 24121,
massime precedenti conformi: n. 30257 del 2002 Rv. 222750, N. 15733
del 2003 Rv. 225440). Va in proposito evidenziato che l'art. 292 cod.
proc. pen., in attuazione dell'obbligo costituzionale, sancito per tutti i
provvedimenti giurisdizionali (art. 111 Cost., comma 6) e,
specificamente, per qualsiasi atto di restrizione della libertà personale
(art. 13 Cost., comma 1), stabilisce proprio, quale contenuto essenziale
dell'ordinanza "de libertate" del giudice, l'esposizione delle specifiche
esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura
disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e
dei motivi per i quali essi assumono rilevanza". In tale quadro, di
necessaria e rigorosa giustificazione, attinente in particolare ai gravi
Indizi di colpevolezza, tale obbligo non può intendersi assolto con la
mera elencazione descrittiva di elementi di fatto, e nel caso specifico,
con la trascrizione del contenuto delle conversazioni telefoniche
Intercettate e delle condotte percepite dalla Polizia giudiziaria, definite di
"formidabile valenza", di "indubbio rilievo", senza una adeguata e
pertinente sintesi logica, accompagnata dalla valutazione critica e
argomentata degli indizi singolarmente assunti e complessivamente
considerati. è notorio che il Supremo collegio non ha il compito di trarre
valutazioni autonome dalle fonti indiziarie, e, pertanto, non può
"addentrarsi" nell'esame del contenuto documentale delle stesse,
laddove questo sia riprodotto nel documento impugnato (cass. pen. sez.
6, 13129/2008 in ricorso Napolitano, non massimata): ciò che conta
infatti, per la verifica in sede di legittimità, l'adeguatezza della
motivazione stessa sul punto della qualità indiziante degli elementi 3 6.3. acquisiti(cfr.in termini: sez. 6, 7651/2010, P.G. in proc. Mannino),
Invero, sottoposta al controllo del giudice di legittimità, è soltanto
l'argomentazione critica del giudice di merito, quale fondata sulle fonti
indiziarle, e il compito della Corte di Cessazione si sostanzia nella
"limitata verifica di rispondenza" della narrazione motivazionale alle
regole della logica, a quelle del diritto, e all'esigenza di completezza
espositiva. mosse all'attuale ricorrente deve tener conto del consolidato
orientamento secondo il quale ai fini della sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza necessari per l'emissione di una misura cautelare
personale, le dichiarazioni provenienti dai collaboratori di giustizia
possono fornire un adeguato supporto indiziario anche quando siano
riscontrate esclusivamente attraverso l'incrocio di dichiarazioni
provenienti da soggetti diversi, purché i fatti riferiti abbiano almeno
potenzialmente una qualche idoneità probatoria e le dichiarazioni siano
sufficientemente precise e definite da prestarsi alla conferma o alla
smentita (Sez. 2, Sentenza n. 7416 del 19/12/1997 Rv. 210604 Imputato: Zito; Se:. 6, Sentenza n. 662 del 14/02/1997 Rv. 208123
Imputato: PM in proc Trimarchi R.).
7. Quanto allo specifico contenuto dichiarativo che attinge l'attuale
ricorrente il Tribunale, riedita senz'altro la sequela di dichiarazioni dei
collaboratori che a lui si riferiscono per poi suggellare tali dichiarazioni
di «completa sovrapponibilità, precisione e dettaglio » sul ruolo
apicale rivestito dall'indagato ricorrente, aggiungendo l'ulteriore dato
anagrafico-familiare che lo lega a FERRARA Domenico del '57 ed un
unico risalente controllo con CICCARELLI Domenico, ad avallo del riferito
compito di «guardiaspalle» dell'indagato. Sono, infine, richiamate in
via di sintesi le dichiarazioni oggetto di successivo deposito da parte del
P.M. (PIROZZI ed i due GUADAGNO) delle quali è apprezzata senz'altro
la concorde indicazione del CACCIAPUOTI come capo clan, unitamente a
FERRARA Domenico, nei settori di «competenza» del medesimo
clan; come pure valutati a carico dell'indagato gli esiti documentali
acquisiti dopo l'arresto del FERRARA. 8. Ebbene, alla stregua dei ricordati insegnamenti, la motivazione
offerta dalla ordinanza impugnata risulta del tutto carente, palesandosi
come meramente riproduttiva del compendio dichiarativo Identicamente esposto nel provvedimento genetico - il cui contenuto
narrativo è suggellato da apodittici apprezzamenti circa la
4 Inoltre, il fondamentale apporto dichiarativo alle accuse 6.4. sovrapponibilità e conformità. Anche i sopravvenuti apporti dichiarativi e
documentali - oggetto della produzione da parte del PM in sede di
udienza - sono considerati nello stesso modo e affasciati senz'altro
nello stesso generico giudizio. Puramente additive prive di reale
contenuto sono le circostanze del legame familiare e del controllo che,
per la sua unicità, stride con la valenza attribuitagli di riscontro del
compito assegnatogli dai collaboranti.
Risulta affermazione priva di reale giustificazione quella della
sovrapponibilità delle dichiarazioni, non giungendo essa al termine di un'
analisi del loro contenuto volta ad individuare le circostanze di fatto - in
relazione alle quali predicare la sovrapponibilità - che consentano di
ricostruire -anche in assenza di contestazione di reati- fine - condotte
ascrivibili all'indagato idonee a giustificare, sul piano della gravità
indiziarla, l'ipotizzato ruolo apicale nell'ambito associativo. Approfondimento in concreto tanto più indispensabile in un contesto quale quello relativo all'attuale ricorrente, associato anche all'attività
imprenditoriale asseritamente mafiosa anche tramite l'apporto del
FERRARA Francesco.
10. Eppure il peculiare ruolo ascritto al ricorrente in relazione al
reinvestimento di proventi illeciti avrebbe dovuto comportare l'individuazione concreta di flussi illeciti di denaro; in relazione alle
contiguità mafiose con la P.A., specifici ed individuati rapporti con
soggetti pubblici connotati da carattere mafioso, episodi collocati nel
tempo e nello spazio che documentassero il personale coinvolgimento
del CACCIAPUOT1 in modalità di esercizio della pur lecita attività
imprenditoriale svolta dai FERRARA in termini ricompresi dall'art. 416 bis
c.p.. Ed altrettanto dicasi per l'ipotizzata gestione del traffico di
stupefacenti - anch'essa priva di qualsiasi contestazione relativa a fatti
specifici - in relazione al quale è pure necessaria la individuazione di
fatti concreti, temporalmente e spazialmente collocati, con
comportamenti individuati ascrivibili al ricorrente.
11. Quanto precede in ordine alla motivazione della sussistenza della
gravità indiziaria assorbe il motivo attinente alle esigenze cautelari. 12. L'ordinanza deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di
Napoli per nuovo esame alla stregua dei principi di diritto enunciati. 13. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria ai sensi
dell'art. 94 co. 1 ter disp. att. c.p.p.. P.Q.M. 5 9. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per
nuovo esame.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'alt. 94 co. 1 ter
disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, 27.6.2013.