Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29540 del 27/06/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 29540 Anno 2013
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CACCIAPUOTI LUIGI N. IL 05/01/1959
avverso l’ordinanza n. 1124/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
25/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
tete/sentite le conclusioni del PG Dott. Osc.,› – C2ih <4n Gu.0 oCzA rJeor -s, :/k $r elt (4-Q. Of-U Uditi difensortAvv.; R. cik C bit fr k Akié 2,/.0 eit-m.,(vo l ' gt-ezteA~A..,y0 etei Data Udienza: 27/06/2013 Considerato in fatto e ritenuto In diritto 1. Con ordinanza del 25.2.2013 il Tribunale del riesame di Napoli su ricorso dell'indagato CACCIAPUOTI Luigi avverso la ordinanza cautelare emessa dal G:IP distrettuale del Tribunale di Napoli il 4.1.13, carico del predetto in ordine alla partecipazione al clan camorristico FERRARA-CACCIAPUOTI, radicato nel territorio del Comune di Viliaricca con ruolo apicale. 2. Avverso la ordinanza del Tribunale propone ricorso per cassazione l'indagato a mezzo del ministero difensivo deducendo: 2.1. violazione degli artt. 125 co. 3 c.p.p., 111 co. 6 Cost. per mancanza di autonome e specifiche argomentazioni circa i gravi indizi di colpevolezza e nullità della ordinanza per difetto di motivazione ex art. 292 co. 2 lett. c) c.p.p. avendo il Tribunale illegittimamente motivato per relationem il proprio convincimento. 2.2. violazione dell'art. 191 c.p.p. e 16 quater co. 9 I.n. 82/91 quanto alla utilizzabilità contra alios delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia dopo i 180 giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare. 2.3. violazione dell'art. 649 c.p.p. in relazione al pregresso intervenuto giudizio sul medesimo fatto associativo il cui termine temporale deve ritenersi esteso al 2005 allorquando il Tribunale di Napoli - sez. Misure di prevenzione negava a tale data la sussistenza di elementi idonei a provare l'operatività della associazione. 2.4. violazione ex art. 606 lett. b) c.p.p. In relazione agli artt. 273 c.p.p. e 416 bis c.p.. quanto alla sussistenza della gravità indiziarla e violazione dell'art. 192 co. 3 e 4 c.p.p. in relazione alla valutazione di attendibilità intrinseca dei collaboratori di giustizia, le cui dichiarazioni risultano inconsistenti ed evanescenti e non confortate da riscontri esterni, obliterandosi altre dichiarazioni che, significativamente, escludono l'indagato. 2.5. Violazione degli artt. 274-275 co. 3 c.p.p. in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e adeguatezza e proporzionalità della misura, risultando il giudizio espresso dal Tribunale avulso dalla vicenda specifica e dalla personalità dell'indagato. 3. Il ricorso è fondato per quanto di ragione. confermava detta ordinanza che aveva riconosciuto la gravità indiziarla a 4. Manifestamente infondato è il secondo motivo - espresso peraltro attraverso un generico assunto - in quanto secondo il più autorevole, arresto di legittimità, al quale questo Collegio intende aderire, le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare sono utilizzabili nella fase delle indagini preliminari, in particolare ai fini della emissione delle misure cautelari personali e reali, oltre che nell'udienza dep. 13 gennaio 2009, n. 150, Correnti; S.U., 25 settembre 2008, dep. 13 gennaio 2009, n. 1151, Petito ed altri; S.U., 25 settembre 2008, dep. 13 gennaio 2009, n. 1152, Petito ed altri, tutte non massimate sul punto) (Sez. U, Sentenza n. 1149 del 25/09/2008 Rv. 241882 Imputato: Magistris) 5. Il terzo motivo è manifestamente infondato avendo il Tribunale dato corretta giustificazione del rigetto della eccezione difensiva richiamando la data di cessazione della permanenza dell'ipotesi associativa già oggetto di precedente giudizio divenuto definitivo e chiarendo che le attuali emergenze fanno riferimento ad un periodo successivo. Rispetto al quale la pretesa estensione al 2005 in virtù della considerazione fatta in sede di prevenzione non risulta neanche prospettata al Tribunale. 6. Il primo e quarto motivo sono fondati per quanto di ragione. 6.1. L'obbligo di motivare l'ordinanza coercitiva e quella che la conferma in sede di riesame non è assolto dalla dedizione del compendio investigativo, nella specie soprattutto dichiarativo, e facendo leva su di una autoevidenza dello stesso compendio. 6.2. Si tratta, per quanto riguarda il Tribunale del riesame, di individuare la motivazione offerta dal giudice di prime cure a sostegno della sua decisione ed eventualmente - ove questa sia carente - di integrarla, laddove ne sussistano i presupposti di fatto e di diritto. Cosicchè se è tutto legittima la motivazione «per relationem » della ordinanza sia impositiva come quella resa in sede di riesame, si tratta pur sempre di una tecnica redazionale che comunque deve consentire, prima, la individuazione delle ragioni in fatto e diritto commisurate all'azione cautelare proposta dall'organo dell'accusa da parte del provvedimento genetico e, quindi, i motivi della sua condivisione da parte dell'organo del riesame. E ciò sia che non vi siano state specifiche deduzioni difensive - in quanto con il ricorso ex alt. 309 c.p.p. al Tribunale è comunque devoluta l'intera materia ( Sez. 6, Sentenza n. 4294 del 10/12/2012 Rv. 254416 Imputato: Straccia.) , sia che ve ne 2 preliminare e nel giudizio abbreviato. (Conf. S.U., 25 settembre 2008, siano state - gravando specifico obbligo di risposta sul Tribunale laddove esse riguardino aspetti decisivi. Come ribadito da questa Corte (Sez. 6, Sentenza n. 113728 del 19/04/2012 Rv. 252645 Imputato: Russo e altro.) per ciò che attiene all'esposizione dei gravi indizi di colpevolezza, in tema di misure cautelari personali, l'obbligo di motivazione dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, e, tanto più, la giustificazione conforme che intenda darne il Tribunale del riesame, non può ritenersi assolto, con la mera elencazione descrittiva degli elementi di fatto, occorrendo invece una valutazione critica ed argomentata delle fonti indiziarie, singolarmente assunte e complessivamente considerate, il cui controllo in sede di legittimità deve limitarsi a verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza di completezza espositiva (cfr. in termini: cass. pen. sez. 6, 40609/2008 Rv. 24121, massime precedenti conformi: n. 30257 del 2002 Rv. 222750, N. 15733 del 2003 Rv. 225440). Va in proposito evidenziato che l'art. 292 cod. proc. pen., in attuazione dell'obbligo costituzionale, sancito per tutti i provvedimenti giurisdizionali (art. 111 Cost., comma 6) e, specificamente, per qualsiasi atto di restrizione della libertà personale (art. 13 Cost., comma 1), stabilisce proprio, quale contenuto essenziale dell'ordinanza "de libertate" del giudice, l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza". In tale quadro, di necessaria e rigorosa giustificazione, attinente in particolare ai gravi Indizi di colpevolezza, tale obbligo non può intendersi assolto con la mera elencazione descrittiva di elementi di fatto, e nel caso specifico, con la trascrizione del contenuto delle conversazioni telefoniche Intercettate e delle condotte percepite dalla Polizia giudiziaria, definite di "formidabile valenza", di "indubbio rilievo", senza una adeguata e pertinente sintesi logica, accompagnata dalla valutazione critica e argomentata degli indizi singolarmente assunti e complessivamente considerati. è notorio che il Supremo collegio non ha il compito di trarre valutazioni autonome dalle fonti indiziarie, e, pertanto, non può "addentrarsi" nell'esame del contenuto documentale delle stesse, laddove questo sia riprodotto nel documento impugnato (cass. pen. sez. 6, 13129/2008 in ricorso Napolitano, non massimata): ciò che conta infatti, per la verifica in sede di legittimità, l'adeguatezza della motivazione stessa sul punto della qualità indiziante degli elementi 3 6.3. acquisiti(cfr.in termini: sez. 6, 7651/2010, P.G. in proc. Mannino), Invero, sottoposta al controllo del giudice di legittimità, è soltanto l'argomentazione critica del giudice di merito, quale fondata sulle fonti indiziarle, e il compito della Corte di Cessazione si sostanzia nella "limitata verifica di rispondenza" della narrazione motivazionale alle regole della logica, a quelle del diritto, e all'esigenza di completezza espositiva. mosse all'attuale ricorrente deve tener conto del consolidato orientamento secondo il quale ai fini della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'emissione di una misura cautelare personale, le dichiarazioni provenienti dai collaboratori di giustizia possono fornire un adeguato supporto indiziario anche quando siano riscontrate esclusivamente attraverso l'incrocio di dichiarazioni provenienti da soggetti diversi, purché i fatti riferiti abbiano almeno potenzialmente una qualche idoneità probatoria e le dichiarazioni siano sufficientemente precise e definite da prestarsi alla conferma o alla smentita (Sez. 2, Sentenza n. 7416 del 19/12/1997 Rv. 210604 Imputato: Zito; Se:. 6, Sentenza n. 662 del 14/02/1997 Rv. 208123 Imputato: PM in proc Trimarchi R.). 7. Quanto allo specifico contenuto dichiarativo che attinge l'attuale ricorrente il Tribunale, riedita senz'altro la sequela di dichiarazioni dei collaboratori che a lui si riferiscono per poi suggellare tali dichiarazioni di «completa sovrapponibilità, precisione e dettaglio » sul ruolo apicale rivestito dall'indagato ricorrente, aggiungendo l'ulteriore dato anagrafico-familiare che lo lega a FERRARA Domenico del '57 ed un unico risalente controllo con CICCARELLI Domenico, ad avallo del riferito compito di «guardiaspalle» dell'indagato. Sono, infine, richiamate in via di sintesi le dichiarazioni oggetto di successivo deposito da parte del P.M. (PIROZZI ed i due GUADAGNO) delle quali è apprezzata senz'altro la concorde indicazione del CACCIAPUOTI come capo clan, unitamente a FERRARA Domenico, nei settori di «competenza» del medesimo clan; come pure valutati a carico dell'indagato gli esiti documentali acquisiti dopo l'arresto del FERRARA. 8. Ebbene, alla stregua dei ricordati insegnamenti, la motivazione offerta dalla ordinanza impugnata risulta del tutto carente, palesandosi come meramente riproduttiva del compendio dichiarativo Identicamente esposto nel provvedimento genetico - il cui contenuto narrativo è suggellato da apodittici apprezzamenti circa la 4 Inoltre, il fondamentale apporto dichiarativo alle accuse 6.4. sovrapponibilità e conformità. Anche i sopravvenuti apporti dichiarativi e documentali - oggetto della produzione da parte del PM in sede di udienza - sono considerati nello stesso modo e affasciati senz'altro nello stesso generico giudizio. Puramente additive prive di reale contenuto sono le circostanze del legame familiare e del controllo che, per la sua unicità, stride con la valenza attribuitagli di riscontro del compito assegnatogli dai collaboranti. Risulta affermazione priva di reale giustificazione quella della sovrapponibilità delle dichiarazioni, non giungendo essa al termine di un' analisi del loro contenuto volta ad individuare le circostanze di fatto - in relazione alle quali predicare la sovrapponibilità - che consentano di ricostruire -anche in assenza di contestazione di reati- fine - condotte ascrivibili all'indagato idonee a giustificare, sul piano della gravità indiziarla, l'ipotizzato ruolo apicale nell'ambito associativo. Approfondimento in concreto tanto più indispensabile in un contesto quale quello relativo all'attuale ricorrente, associato anche all'attività imprenditoriale asseritamente mafiosa anche tramite l'apporto del FERRARA Francesco. 10. Eppure il peculiare ruolo ascritto al ricorrente in relazione al reinvestimento di proventi illeciti avrebbe dovuto comportare l'individuazione concreta di flussi illeciti di denaro; in relazione alle contiguità mafiose con la P.A., specifici ed individuati rapporti con soggetti pubblici connotati da carattere mafioso, episodi collocati nel tempo e nello spazio che documentassero il personale coinvolgimento del CACCIAPUOT1 in modalità di esercizio della pur lecita attività imprenditoriale svolta dai FERRARA in termini ricompresi dall'art. 416 bis c.p.. Ed altrettanto dicasi per l'ipotizzata gestione del traffico di stupefacenti - anch'essa priva di qualsiasi contestazione relativa a fatti specifici - in relazione al quale è pure necessaria la individuazione di fatti concreti, temporalmente e spazialmente collocati, con comportamenti individuati ascrivibili al ricorrente. 11. Quanto precede in ordine alla motivazione della sussistenza della gravità indiziaria assorbe il motivo attinente alle esigenze cautelari. 12. L'ordinanza deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame alla stregua dei principi di diritto enunciati. 13. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94 co. 1 ter disp. att. c.p.p.. P.Q.M. 5 9. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'alt. 94 co. 1 ter disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, 27.6.2013.

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