Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29540 del 13/05/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29540 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VELLA RENATO N. IL 19/02/1962
avverso l’ordinanza n. 3250/2014 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
21/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. I n ei- , (2?„,
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Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 13/05/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorre per Cassazione, a mezzo del difensore, VELLA Renato avverso l’ordinanza in
data 21.1.2015 del Tribunale del Riesame di Roma che ha rigettato gli appelli proposti
avverso i provvedimenti emessi in data 21 novembre 2014 e 23 dicembre 2014 dal Gip
del Tribunale di Viterbo con i quali è stata rigettata l’istanza di sostituzione della misura
cautelare della custodia in carcere.
In data 17.3.2015 veniva depositata dal difensore dichiarazione di rinuncia al ricorso per

provvedimento in data 23.2.2015 aveva sostituito la misura in atto con gli arresti
domiciliari.
Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La rinuncia all’impugnazione è un atto processuale a carattere formale, che consiste in
una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l’effetto della
inammissibilità dell’impugnazione, una volta che l’atto sia pervenuto alla cancelleria
dell’ufficio giudiziario. L’atto, non costituendo l’espressione dell’esercizio del diritto di
difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell’interessato, espressa
personalmente o a mezzo di procuratore speciale (Sez. U., n. 18 del 5 ottobre 1994).
Alla luce di tali principi, nel caso in esame la rinuncia al ricorso per cassazione formulata
da difensore privibdi procura speciale non può, quindi, ritenersi valida.
Dal contenuto dell’atto depositata dal difensore risulta, però, che a VELLA Renato è stata
sostituita la misura della custodia cautelare con gli arresti domiciliari. Sotto questo
profilo, dunque, non sussiste l’interesse richiesto dalla legge per coltivare l’impugnazione.
L’interesse richiesto dall’art. 568 comma quarto c.p.p., quale condizione di ammissibilità
di qualsiasi impugnazione, deve infatti sussistere, oltre che al momento della
proposizione del gravame, anche in quello della sua decisione e sussiste solo se
l’impugnazione sia idonea a costituire una situazione pratica più vantaggiosa per
l’impugnante rispetto a quella esistente.
Il venir meno dell’interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per
cassazione, non configura una ipotesi di soccombenza e pertanto, alla dichiarazione di
inammissibilità, non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento,
né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende ( Sezioni
Unite: N. 7 del 1997 Rv. 208166, N. 31524 del 2004 Rv. 228168)
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Roma 13.5.2015

sopravvenuta carenza di interesse considerato che il GIP del tribunale di Viterbo con

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